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Sez. 1, Sentenza n. 1430 del 30/05/1966 (Rv. 322846 - 01)

CONTRATTO IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONFLITTO DI INTERESSI - DEDUCIBILITA DAL SOLO RAPPRESENTATO.*
Stato
decisa il 1966-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322846-01

CONTRATTO IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONFLITTO DI INTERESSI - DEDUCIBILITA DAL SOLO RAPPRESENTATO.*

Il conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato puo essere fatto valere, ai sensi dell'art 1394 cod civ, soltanto dal rappresentato con esclusione di qualsiasi terzo. (nella specie, nel corso di un giudizio, in cui si controverteva fra il locatore, costituito tramite mandatario ad negotia, ed i conduttori di un fondo rustico sulla scadenza del contratto di affitto, il locatore cedette al mandatario i suoi diritti litigiosi, concedendogli in locazione lo stesso fondo ed autorizzandolo a proseguire il giudizio in virtu della precedente procura. A seguito di cio, il mandatario intervenne in giudizio anche in nome proprio mentre i conduttori eccepirono l'inammissibilita dell'intervento, deducendo l'esistenza di un conflitto di interessi causato dalla duplice qualita, nell'interventore, di mandatario del locatore e titolare di diritti in contrasto con quelli del mandante. La Corte di appello respinse tale eccezione e la SC ha confermato questa decisione, enunciando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)