diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 19/03/1993 (Rv. 481476 - 01)

Professionisti - Ingegneri e architetti | Incarico parziale originario - Compenso - Determinazione - Criteri - Del consuntivo lordo o dell'attendibile preventivo dell'opera - Nozione - Determinazione delle aliquote - Riferimento al costo reale dell'opera - Necessità - Omessa prova di detto costo - Ricorso al criterio del costo presunto.
Stato
decisa il 1993-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481476-01

Professionisti - Ingegneri e architetti

Ai sensi degli articoli 15 e 18 legge 2 marzo 1949 n. 143 che ha approvato la tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, le competenze del professionista vanno computate, in caso di incarico parziale originario, sulla base del consuntivo lordo dell'opera o, in mancanza, del suo attendibile preventivo, intendendosi per consuntivo lordo la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese per lavori o forniture, aumentati degli eventuali importi suppletivi e senza tener conto delle detrazioni effettuate durante il corso dei lavori o in sede di conto finale o di collaudo. Pertanto, per la determinazione delle aliquote per il calcolo del compenso del professionista deve aversi riguardo non al costo dell'opera nei confronti dei terzi, ma al costo reale, sicché in mancanza di dimostrazione di quest'ultimo da parte del committente, è corretto il ricorso al criterio del costo presunto, determinato mediante la moltiplicazione della cubatura totale della opera per il relativo costo minimo di mercato, quale determinato per legge dall'apposita tabella della Cassa nazionale ingegneri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 15, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)