Sez. 5, Sentenza n. 5730 del 18/03/1981 Ud. (dep. 08/06/1981) Rv. 149292 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RESPONSABILITÀ PER COLPA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RESPONSABILITÀ PER COLPA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Il reato di emissione di assegno a vuoto è punibile anche a titolo di colpa, per cui l'emittente è chiamato a risponderne se omette negligentemente di accertarsi dell'esistenza della provvista presso la banca trattaria ovvero se ritira la provvista senza prima ottenere la restituzione del titolo o comunque accertare che esso non era stato o non sarebbe stato posto in circolazione dal prenditore che ne ha promesso la restituzione. L'emittente non può quindi addurre a propria discolpa il fatto che il prenditore dell'assegno, essendo venuto meno il rapporto sottostante, ne aveva promesso la restituzione, mentre invece il titolo era stato già girato a terzi. Il ritiro della provvista senza la restituzione del titolo costituisce, infatti, comportamento negligente punibile ai sensi dell'art. 116 legge sull'assegno bancario.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)