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Sez. 3, Sentenza n. 4520 del 23/08/1985 (Rv. 441986 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - COMPATIBILITÀ CON LA QUALITÀ DI IMPIEGATO O DI PENSIONATO.*
Stato
decisa il 1985-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441986-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - COMPATIBILITÀ CON LA QUALITÀ DI IMPIEGATO O DI PENSIONATO.*

La qualità di impiegato o di pensionato non sono logicamente e giuridicamente incompatibili con quella di coltivatore diretto vantata dal concedente che voglia ottenere la cessazione della proroga legale del contratto d'affitto di fondo rustico per coltivarlo personalmente, soprattutto quando la modesta estensione del fondo non renda incompatibile in fatto la possibilità di esercitare una doppia attività e di utilizzare le residue energie lavorative delle quali anche gli anziani possono ancora disporre indipendentemente dalla loro condizione legale di pensionati. (V 1455/80, mass n 405002).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)