Sez. 1, Ordinanza n. 644 del 15/03/1977 Cc. (dep. 14/06/1977) Rv. 136197 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - REATO COMUNE CONNESSO CON REATO FINANZIARIO - DEROGA ALLE COMUNI REGOLE DI COMPETENZA - LIMITI.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - REATO COMUNE CONNESSO CON REATO FINANZIARIO - DEROGA ALLE COMUNI REGOLE DI COMPETENZA - LIMITI.*
Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale, l'art 21 della legge n 4 del 1929 (violazioni leggi finanziarie) deroga ai criteri generali di cui all'art 39 cod proc pen, in caso di reato comune connesso con reato finanziario, solo se quest'ultimo sia piu grave e, in tal caso, la Competenza territoriale e determinata dal luogo di accertamento del reato finanziario; se, invece, e piu grave il reato comune, si applicano le comuni regole del codice di procedura penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)