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Sez. 1, Sentenza n. 2757 del 08/02/2007 (Rv. 596365 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Atti teletrasmessi dell'Avvocatura dello Stato - Ricorso per cassazione - Omessa indicazione del nome dell'avvocato dello stato ricevente, nonché, nella copia notificata, della sua sottoscrizione - Ammissibilità del ricorso - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596365-01

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione teletrasmesso, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 664 del 1986, dall'Avvocatura distrettuale all'Avvocatura generale dello Stato è ammissibile ancorché la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, necessaria ai sensi del comma 4 della predetta norma, sia illeggibile e non sia indicato il nome dell'autore della stessa, atteso che rileva soltanto che si tratti della sottoscrizione di un avvocato dello Stato (il che nella specie non era contestato in fatto) e che lo stesso difetto di indicazione del nome dell'autore del ricorso - per il quale tale requisito è espressamente previsto dalla legge, a differenza che per l'avvocato ricevente - integra una semplice irregolarità amministrativa, considerato il rilievo meramente interno di tale indicazione. Né incide sull'ammissibilità del ricorso la mancanza della sottoscrizione dell'avvocato ricevente nella copia del ricorso notificata, atteso, per un verso, che (essendo pacifica nella specie, la provenienza del ricorso dall'Avvocatura dello Stato) è sufficiente la sottoscrizione dell'originale, e, per altro verso, che la funzione di autenticazione del documento è pienamente svolta dalla sottoscrizione dell'avvocato ricevente apposta sul solo originale rimesso per la notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 15/10/1986 num. 664 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)