Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 7 Vigilanza a dimensione di Unione
Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti di ogni Stato membro considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili in un dato momento.
Titolo III. Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi
Capo 1. Condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi
Art. 8 Autorizzazione
1. Gli Stati membri prevedono l'obbligo per gli enti creditizi di ottenere un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatti salvi gli articoli da 10 a 14, essi ne fissano le condizioni e le notificano all'ABE.
2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione degli enti creditizi, compreso il programma di attività, la struttura dell'organizzazione e i dispositivi di governance di cui all'articolo 10;
b) i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata di cui all'articolo 14 o, in mancanza di partecipazioni qualificate, ai 20 maggiori azionisti o soci, e
c) quali ostacoli possono impedire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 14.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a), b) e c), conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a).
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 31 dicembre 2015.
5. L'ABE pubblica orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, rivolti alle autorità competenti, per precisare una metodologia di valutazione comune per la concessione delle autorizzazioni a norma della presente direttiva.
Art. 9 Divieto dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi
1. Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili tra il pubblico.
2. Il paragrafo 1 non si applica né alla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali di uno Stato membro, di organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE le leggi nazionali che consentono esplicitamente alle imprese diverse dagli enti creditizi di svolgere attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili presso il pubblico.
4. A norma del presente articolo gli Stati membri non possono esentare gli enti creditizi dall'applicazione della presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.
Art. 10 Programma di attività, struttura dell'organizzazione e dispositivi di governance
1. Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati il tipo di operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente creditizio, comprese le imprese madri, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo. Gli Stati membri stabiliscono altresì che le domande di autorizzazione debba essere corredata della descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi di cui all'articolo 74, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti negano l'autorizzazione a iniziare l'attività di ente creditizio salvo che abbiano accertato che i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui all'articolo 74, paragrafo 1, consentono una gestione sana ed efficace del rischio da parte di tale ente.
Art. 11 Esigenze economiche
Gli Stati membri non stabiliscono che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle esigenze economiche del mercato.
Art. 12 Capitale iniziale
1. Fatte salve le altre condizioni generali previste dal diritto nazionale, le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio quando un ente creditizio non dispone di fondi propri distinti o nei casi in cui il suo capitale iniziale sia inferiore a 5 milioni di EUR.
2. Il capitale iniziale comprende solo uno o più elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti creditizi che non soddisfano la condizione di detenere i fondi propri distinti e che esistevano al 15 dicembre 1979 di continuare ad esercitare la propria attività. Essi possono inoltre dispensare tali enti dall'osservanza della condizione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma.
4. Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello specificato al paragrafo 1, subordinatamente alle condizioni seguenti:
a) il capitale iniziale non è inferiore ad 1 milione di EUR;
b) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e all'ABE le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà.
Art. 13 Effettivo orientamento dell'attività e ubicazione della sede centrale
1.
Le autorità competenti concedono l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio solo quando almeno due persone dirigono di fatto l'attività dell'ente creditizio richiedente.
Esse negano tale autorizzazione se i membri dell'organo di gestione non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafo 1.
2. Ogni Stato membro esige:
a) che un ente creditizio che sia una persona giuridica e che, in conformità del proprio diritto nazionale, abbia una sede legale, abbia la sede centrale nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale;
b) che un ente creditizio diverso da quello di cui alla lettera a) abbia la sede centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione e in cui esso opera effettivamente.
Art. 14 Azionisti e soci
1.
Le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio salvo se un ente creditizio non abbia loro comunicato le identità dei suoi azionisti o soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché l'ammontare di tale partecipazione o, in mancanza di partecipazioni qualificate, dei venti maggiori azionisti o soci.
Per stabilire se sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato20 e le relative condizioni di aggregazione stabilite all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva.
Gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni detenuti da enti, derivanti dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all'allegato I, sezione A, punto 6, della direttiva 2004/39/CE, a condizione che tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente e che siano ceduti entro un anno dall'acquisizione.
2. Le autorità competenti negano l'autorizzazione a iniziare l'attività di ente creditizio se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte dell'idoneità degli azionisti o soci conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 23, paragrafo 1. Si applicano l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 24.
3.
Quando sussistono stretti legami tra l'ente creditizio e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'ente creditizio ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti esigono che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni che esse richiedono per garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.
Art. 15 Rifiuto di concedere un'autorizzazione
Quando un'autorità competente decide di negare l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio, essa motiva e notifica la decisione al richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se la domanda è incompleta, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni complete necessarie alla decisione.
In ogni caso la decisione di concedere o negare l'autorizzazione è adottata entro dodici mesi dal ricevimento della domanda.
Art. 16 Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri
1. Prima di concedere un'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta le autorità competenti di un altro Stato membro ove l'ente creditizio:
a) è una filiazione di un ente creditizio autorizzato in detto altro Stato membro;
b) è una filiazione dell'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in detto altro Stato membro;
c) è controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in detto altro Stato membro.
2. Prima di concedere un'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta l'autorità competente che è responsabile della vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle imprese di investimento nello Stato membro interessato dove l'ente creditizio:
a) è una filiazione di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione;
b) è una filiazione dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione;
c) è controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione.
3. Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei membri dell'organo di gestione partecipanti alla gestione di un'altra entità dello stesso gruppo. Esse si scambiano tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei membri dell'organo di gestione che siano pertinenti sia ai fini della concessione di un'autorizzazione sia per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.
Art. 17 Succursali di enti creditizi già autorizzati in un altro Stato membro
Gli Stati membri ospitanti non esigono l'autorizzazione né il fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi autorizzati in altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza su tali succursali sono sottoposti alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 37, agli articoli da 40 a 46, all'articolo 49 e agli articoli 74 e 75.
Art. 18 Revoca dell'autorizzazione
Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione concessa a un ente creditizio soltanto se tale ente creditizio:
a) non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi che l'autorizzazione sia scaduta;
b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) non soddisfa più le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione;
d) non soddisfa più i requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro o sei del regolamento (UE) n. 575/2013, a eccezione dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter dello stesso regolamento, o imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva o non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non fornisce più garanzie per le attività a esso affidate dai depositanti;
e) versa negli altri casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale; o
f) commette una delle violazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1.
Art. 19 Denominazione dell'ente creditizio
Gli enti creditizi possono utilizzare per l'esercizio delle loro attività sul territorio dell'Unione la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la sede centrale, nonostante le disposizioni dello Stato membro ospitante relative all'uso dei termini "banca", "cassa di risparmio" o di altre denominazioni simili. Nel caso in cui vi fosse rischio di confusione, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.
Art. 20 Notifica dell'autorizzazione e della revoca dell'autorizzazione
1. Le autorità competenti notificano all'ABE ogni autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 8.
2. L'ABE pubblica sul proprio sito web, e aggiorna regolarmente, un elenco delle denominazioni di tutti gli enti creditizi cui è stata concessa l'autorizzazione.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce alle autorità competenti interessate e all'ABE tutte le informazioni riguardanti il gruppo di enti creditizi conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 74, paragrafo 1, e all'articolo 109, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda la struttura giuridica e organizzativa del gruppo e la sua governance.
4. L'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo comprende le denominazioni degli enti creditizi che non raggiungono il capitale specificato all'articolo 12, paragrafo 1, e identifica detti enti creditizi in quanto tali.
5. Le autorità competenti notificano all'ABE ogni revoca dell'autorizzazione e motivano tale revoca.
Art. 21 Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale
1.
Le autorità competenti possono derogare agli obblighi stabiliti agli articoli 10 e 12 e all'articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, con riguardo agli enti creditizi di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente alle condizioni ivi stabilite.
Gli Stati membri possono mantenere il diritto nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione di tale deroga, purché non confligga con la presente direttiva o con il regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Qualora le autorità competenti applichino la deroga di cui al paragrafo 1, gli articoli 17, 33, 34 e 35, l'articolo 36, paragrafi da 1 a 3, e gli articoli da 39 a 46, il titolo VII, capo 2, sezione II e il titolo VII, capo 4, si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti affiliati.
Art. 21 bis Approvazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista
1. Le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri dell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri dell'UE chiedono l'approvazione a norma del presente articolo. Le altre società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista chiedono l'approvazione a norma del presente articolo quando sono tenute a conformarsi alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 su base subconsolidata.
2.
Ai fini del paragrafo 1, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista ivi contemplate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata o, se diversa, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite le seguenti informazioni:
a) la struttura dell'organizzazione del gruppo di cui fa parte la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, indicando chiaramente le filiazioni e, ove pertinente, le imprese madri, nonché l'ubicazione e il tipo di attività svolta da ciascuna delle entità del gruppo;
b) informazioni riguardanti la nomina di almeno due persone che amministrano di fatto la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, nonché la conformità ai requisiti di cui all'articolo 121 sulla qualifica degli amministratori;
c) informazioni riguardanti la conformità ai criteri di cui all'articolo 14 relativo agli azionisti e ai soci qualora la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista abbia un ente creditizio come filiazione;
d) l'organizzazione interna e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo;
e) ogni altra informazione eventualmente necessaria per effettuare le valutazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
Qualora l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista avvenga in concomitanza con la valutazione di cui all'articolo 22, l'autorità competente ai fini di tale articolo si coordina, se del caso, con l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. In tal caso, il periodo di valutazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, è sospeso per un periodo superiore a 20 giorni lavorativi fino al completamento della procedura di cui al presente articolo.
3. L'approvazione può essere concessa a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi del presente articolo solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i dispositivi interni e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo sono adeguati ai fini della conformità ai requisiti imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o subconsolidata e, in particolare, sono efficaci per:
i) coordinare tutte le filiazioni della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, compreso, se necessario, mediante un'adeguata distribuzione dei compiti tra gli enti filiazioni;
ii) prevenire o gestire i conflitti infragruppo; e
iii) far rispettare all'interno del gruppo le politiche stabilite a livello di gruppo dalla società di partecipazione finanziaria madre o dalla società di partecipazione finanziaria mista madre;
b) la struttura dell'organizzazione del gruppo di cui la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista fa parte non ostacola o altrimenti impedisce l'efficace vigilanza degli enti filiazioni o degli enti imprese madri per quanto riguarda gli obblighi individuali, consolidati e, se del caso, subconsolidati cui sono soggetti. La valutazione di tale criterio tiene conto, in particolare:
i) della posizione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista nel contesto di un gruppo a più livelli;
ii) della struttura azionaria; e
iii) del ruolo della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista all'interno del gruppo;
c) sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 14 e i requisiti di cui all'articolo 121.
4.
L'approvazione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista di cui al presente articolo non è necessaria se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'attività principale della società di partecipazione finanziaria è l'acquisizione di partecipazioni in filiazioni o, nel caso di una società di partecipazione finanziaria mista, l'attività principale in relazione a enti o a enti finanziari è l'acquisizione di partecipazioni in filiazioni;
b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata come entità di risoluzione in nessuno dei gruppi di risoluzione del gruppo conformemente alla strategia di risoluzione definita dalla pertinente autorità di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE;
c) un ente creditizio filiazione è designato come responsabile per garantire il rispetto dei requisiti prudenziali da parte del gruppo su base consolidata e dispone di tutti i mezzi e dell'autorità giuridica necessari per assolvere tale obbligo in modo efficace;
d) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non prende decisioni gestionali, operative o finanziarie che incidono sul gruppo o sulle sue filiazioni che sono enti o enti finanziari;
e) non vi sono ostacoli all'efficace vigilanza del gruppo su base consolidata.
Le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista esentate dall'approvazione a norma del presente paragrafo non sono escluse dal perimetro di consolidamento stabilito dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.
5. L'autorità di vigilanza su base consolidata controlla su base continuativa il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata le informazioni di cui necessita per monitorare su base continuativa la struttura dell'organizzazione del gruppo e il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4. L'autorità di vigilanza su base consolidata condivide tali informazioni con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.
6.
Se l'autorità di vigilanza su base consolidata ha stabilito che le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte o non sono più soddisfatte, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a misure di vigilanza appropriate volte a garantire o, a seconda dei casi, a ripristinare la continuità e l'integrità della vigilanza su base consolidata e il rispetto dei requisiti di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata. Nel caso di una società di partecipazione finanziaria mista, le misure di vigilanza, in particolare, tengono conto degli effetti sul conglomerato finanziario.
Le misure di vigilanza di cui al primo comma possono comprendere:
a) nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni degli enti filiazioni detenute dalla società di partecipazione finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista;
b) nell'emissione di ingiunzioni o sanzioni nei confronti della società di partecipazione finanziaria, della società di partecipazione finanziaria mista o dei membri dell'organo di gestione e dei dirigenti, fatti salvi gli articoli da 65 a 72;
c) nel fornire istruzioni o orientamenti alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista affinché trasferisca agli azionisti le partecipazioni nei suoi enti filiazioni;
d) nel designare temporaneamente un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o ente del gruppo come responsabile del rispetto dei requisiti di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata;
e) nel limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi agli azionisti;
f) nell'imporre alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista di cedere o ridurre le partecipazioni in enti o altre entità del settore finanziario;
g) nell'imporre alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista di presentare un piano per ritorno immediato alla conformità.
7. Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata abbia stabilito che le condizioni di cui al paragrafo 4 non sono più soddisfatte, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista chiede l'approvazione a norma del presente articolo.
8.
Nei casi in cui l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, le due autorità collaborano e si consultano pienamente per decidere in merito all'approvazione e all'esenzione dall'approvazione di cui ai paragrafi 3 e 4 rispettivamente, nonché in merito alle misure di vigilanza di cui ai paragrafi 6 e 7. L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara una valutazione sulle questioni di cui ai paragrafi 3, 4, 6 e 7, a seconda del caso, e la trasmette all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. Le due autorità fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta entro due mesi dal ricevimento di tale valutazione.
La decisione congiunta è debitamente documentata e motivata. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la decisione congiunta alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista.
In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista si astiene dal prendere una decisione e deferisce la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Le autorità competenti interessate adottano una decisione congiunta in conformità della decisione dell'ABE. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di due mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
9. Nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata determinata o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria siano diverse dal coordinatore determinato a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/87/CE, è richiesto l'accordo del coordinatore per le decisioni o le decisioni congiunte di cui ai paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo, a seconda dei casi. Nei casi in cui è richiesto l'accordo del coordinatore, le controversie sono deferite alla competente autorità europea di vigilanza, vale a dire l'ABE o l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4, che adotta la propria decisione entro un mese dal ricevimento del deferimento. La decisione adottata a norma del presente paragrafo lascia impregiudicati gli obblighi ai sensi delle direttive 2002/87/CE o 2009/138/CE.
10.
Quando l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi del presente articolo è negata, l'autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione e le relative motivazioni al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se la domanda è incompleta, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni complete necessarie alla decisione.
In ogni caso, la decisione di concedere o negare l'approvazione è adottata entro sei mesi dal ricevimento della domanda. Il rifiuto può essere accompagnato, se necessario, da una delle misure di cui al paragrafo 6.
Art. 21 ter Impresa madre nell'UE intermedia
1. Due o più enti nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo hanno un'unica impresa madre nell'UE intermedia stabilita nell'Unione.
2. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti di cui al paragrafo 1 ad avere due imprese madri nell'UE intermedie nel caso in cui esse accertino che l'istituzione di un'unica impresa madre nell'UE intermedia:
a) sarebbe incompatibile con un requisito obbligatorio relativo alla separazione delle attività imposto dalle norme o dalle autorità di vigilanza del paese terzo in cui è ubicata la sede centrale dell'impresa madre capogruppo del paese terzo; o
b) renderebbe meno efficace la possibilità di risoluzione rispetto al caso di due imprese madri nell'UE intermedie in base a una valutazione effettuata dall'autorità di risoluzione competente dell'impresa madre nell'UE intermedia.
3.
L'impresa madre nell'UE intermedia è un ente creditizio autorizzato ai sensi dell'articolo 8 o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 bis.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, se nessuno degli enti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un ente creditizio o la seconda impresa madre nell'UE intermedia deve essere istituita in relazione alle attività di investimento per soddisfare il requisito obbligatorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa madre nell'UE intermedia o la seconda impresa madre nell'UE intermedia possono essere un'impresa di investimento autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, e soggetta alla direttiva 2014/59/UE.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è inferiore a 40 miliardi di EUR.
5. Ai fini del presente articolo, il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è costituito dalla somma degli importi seguenti:
a) il valore totale delle attività nell'Unione di ciascun ente del gruppo di paese terzo risultanti dal suo bilancio consolidato o dal singolo bilancio nel caso in cui il bilancio dell'ente non sia consolidato; e
b) il valore totale delle attività di ciascuna succursale del gruppo di paese terzo autorizzata nell'Unione conformemente alla presente direttiva, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
6. Le autorità competenti notificano all'ABE le seguenti informazioni in relazione a ciascun gruppo di paese terzo che opera nella loro giurisdizione:
a) le denominazioni e il valore totale delle attività degli enti oggetto di vigilanza appartenenti a un gruppo di paese terzo;
b) le denominazioni il valore totale delle attività corrispondenti alle succursali autorizzate in detto Stato membro conformemente alla presente direttiva, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014, e le tipologie di attività che sono autorizzati a svolgere;
c) la denominazione e il tipo di cui al paragrafo 3 di ogni impresa madre nell'UE intermedia istituita in detto Stato membro e la denominazione del gruppo di paese terzo di cui fa parte.
7.
L'ABE pubblica sul proprio sito web un elenco di tutti i gruppi di paesi terzi che operano nell'Unione e, se del caso, della loro impresa madre nell'UE intermedia o delle loro imprese madri nell'UE intermedie.
Le autorità competenti assicurano che ciascun ente che opera nella loro giurisdizione appartenente a un gruppo di paese terzo soddisfi una delle seguenti condizioni:
a) abbia un'impresa madre nell'UE intermedia;
b) sia un'impresa madre nell'UE intermedia;
c) sia l'unico ente nell'Unione del gruppo di paese terzo; o
d) appartenga a un gruppo di paese terzo le cui attività totali nell'Unione sono inferiori a 40 miliardi di EUR.
8. In deroga al paragrafo 1, i gruppi del paese terzo che operano attraverso più di un ente nell’Unione e il cui valore totale delle attività nell’Unione è pari o superiore a 40 miliardi di EUR al 27 giugno 2019 sono tenuti ad avere un'impresa madre nell'UE intermedia o, se si applica il paragrafo 2, due imprese madri nell'UE intermedie entro il 30 dicembre 2023.
9. Entro il 30 dicembre 2026, la Commissione procede, dopo aver consultato l'ABE, al riesame dei requisiti imposti agli enti dal presente articolo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione valuta quanto meno:
a) se i requisiti di cui al presente articolo sono applicabili, necessari e proporzionati e se altre misure sarebbero più adeguate;
b) se i requisiti imposti agli enti dal presente articolo debbano essere rivisti per riflettere le migliori pratiche internazionali;
10.
Entro il 28 giugno 2021, l'ABE presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sul trattamento delle succursali di paesi terzi ai sensi della legislazione nazionale degli Stati membri. Detta relazione valuta quanto meno:
a) se, e in quale misura, le pratiche di vigilanza a norma del diritto nazionale concernenti le succursali di paesi terzi differiscono tra gli Stati membri;
b) se un diverso trattamento delle succursali di paesi terzi a norma del diritto nazionale possa dare luogo a un arbitraggio normativo;
c) se l'ulteriore armonizzazione dei regimi nazionali relativi alle succursali di paesi è necessaria e opportuna, in particolare per quanto riguarda le succursali di paesi terzi significative.
La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base delle raccomandazioni formulate dall'ABE.
Capo 2. Partecipazione qualificata in un ente creditizio
Art. 22 Notifica e valutazione dei progetti di acquisizione
1. Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica ("candidato acquirente") che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o che l'ente creditizio divenga una sua filiazione ("progetto di acquisizione"), notifichi prima dell'acquisizione per iscritto alle autorità competenti dell'ente creditizio nel quale intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata, indicando l'entità prevista della partecipazione e le informazioni pertinenti specificate conformemente all'articolo 23, paragrafo 4. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la soglia del 30 % quando essi applicano una soglia di un terzo a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.
2.
Le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o eventuali informazioni di cui al paragrafo 3 prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione.
Le autorità competenti dispongono di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 23, paragrafo 4 ("periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 ("valutazione").
Le autorità competenti informano il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.
3.
Durante il periodo di valutazione le autorità competenti possono, se del caso e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale periodo, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.
Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, è sospeso il decorso del periodo per la valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo di valutazione.
4. Le autorità competenti possono prorogare la sospensione di cui al paragrafo 3, secondo comma, fino a trenta giorni lavorativi se l'acquirente candidato è situato o regolamentato in un paese terzo o è una persona fisica o giuridica non soggetta a vigilanza ai sensi della presente direttiva o delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE o 2004/39/CE.
5. Se decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità competenti, entro due giorni lavorativi dal termine della valutazione e senza superare il periodo di valutazione, informano per iscritto il candidato acquirente, indicando le ragioni. Fatto salvo il diritto nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Ciò non impedisce ad uno Stato membro di autorizzare l'autorità competente a pubblicare tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.
6. Se, entro il periodo di valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione, il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato.
7. Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo ove opportuno.
8. Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva per la notifica alle autorità competenti o l'approvazione da parte di queste ultime di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.
9.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni, formati e modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all'articolo 24.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 23 Criteri di valutazione
1. Nell'esaminare la notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, le autorità competenti valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell'ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull'ente creditizio, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in conformità dei criteri seguenti:
a) i requisiti di onorabilità del candidato acquirente;
b) i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza, di cui all'articolo 91, paragrafo 1, di tutti i membri dell'organo di gestione che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio;
c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell'ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione;
d) la capacità dell'ente creditizio di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se applicabile, di altro diritto dell'Unione, in particolare delle direttive 2002/87/CE e 209/110/CE, compreso il fatto che il gruppo di cui diventerà parte disponga di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;
e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE21 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
2. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.
3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.
4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.
5. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nello stesso ente creditizio, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.
Art. 24 Cooperazione tra le autorità competenti
1. Le autorità competenti si consultano pienamente quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:
a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE ("società di gestione di OICVM"), autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
c) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.
2. Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato l'ente creditizio al quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.
Art. 25 Notifica in caso di cessione
Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio debba notificarlo, per iscritto prima della cessione, alle autorità competenti, indicando l'entità della partecipazione in questione. Tale persona informa altresì le autorità competenti qualora abbia deciso di diminuire la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20 %, 30 % o 50 % oppure l'ente creditizio cessi di essere una sua filiazione. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la soglia del 30 % quando essi applicano una soglia di un terzo a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.