Sez. 2, Sentenza n. 160 del 26/01/1970 (Rv. 344933 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA< - RISERVATARI - IN GENERE - LEGITTIMARIO PRETERMESSO - PARTECIPAZIONE ALLA COMUNIONE EREDITARIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA< - RISERVATARI - IN GENERE - LEGITTIMARIO PRETERMESSO - PARTECIPAZIONE ALLA COMUNIONE EREDITARIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Nel caso in cui il de cuius abbia distribuito con testamento tutto il suo patrimonio mediante Disposizioni a titolo universale o particolare, il legittimario pretermesso non partecipa alla comunione ereditaria per il semplice fatto dell'apertura della successione, perche il legittimario non e chiamato all'eredita e le Disposizioni, anche se lesive della quota di riserva, restano valide fino a che non vengano impugnate con l'Azione di riduzione. Il legittimario in questione non puo, fino all'esperimento positivo dell'Azione suddetta, ne realizzare il suo diritto sui beni relitti, ne chiedere la divisione dei beni medesimi. (Conf 699-66, massima n 321401 V 1910-66, massima n 323711 581-60 818-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)