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Sez. 5, Sentenza n. 2120 del 11/12/1985 Ud. (dep. 17/03/1986) Rv. 172151 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - STATO DI LATITANZA DELLO IMPUTATO - LEGITTIMITÀ DEL DINIEGO.*
Stato
decisa il 1985-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172151-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - STATO DI LATITANZA DELLO IMPUTATO - LEGITTIMITÀ DEL DINIEGO.*

Lo stato di latitanza può costituire ragione anche esclusiva di diniego delle attenuanti generiche, sicché non può ritenersi illegittimo o illogico il giudizio del giudice di merito che, ai fini di cui sopra, attribuisca a tale stato un disvalore morale e sociale prevalente rispetto alla incensuratezza dell'imputato. (Conf mass n 116072; (Conf mass n 160690).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)