Che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi 22 marzo 1900 e 7 luglio 1902, nn. 195 e 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi
Testo in vigore al
Art. 123
1. Se l'esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito, esso decade di pieno diritto dalla nomina, perde il deposito effettuato ai termini dell'articolo 121 del presente regolamento, e risponde di ogni danno e spesa.
Art. 124
1. Nel caso che, durante il contratto per l'esattoria, la rendita data in cauzione diminuisca di valore, o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione piu' non corrisponda ad una rata di esse, l'esattore deve reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell'invito che gli viene all'uopo indirizzato.
2. Questo termine non puo' essere maggiore di un mese, e decorre dal giorno in cui l'invito e' stato notificato.
3. Se l'esattore lascia trascorrere il termine senza reintegrare o completare la sua cauzione, la deputazione amministrativa promuove dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell'esattore e la nomina in via provvisoria, di un sorvegliante da retribuirsi a carico dell'esattore medesimo.
4. Se la deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti, il prefetto puo' prenderli d'ufficio.
Art. 125
1. Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente, in una o piu' rate, secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio, nel quale deve pure essere determinata la scadenza di ciascuna rata.
2. Puo' pero' lo statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia fatta dall'assemblea generale o dal Consiglio dei delegati.
Art. 126
1. L'esattore del consorzio deve, entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del consorzio medesimo, o versare al cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualita', l'intero ammontare della rata consorziale scaduta.
2. In caso di ritardo del versamento anzidetto, ovvero nel pagamento dei mandati spediti dall'amministrazione consorziale, l'esattore incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata.
Art. 127
1. Nel caso di esecuzione a carico dell'esattore, se la cauzione e' costituita da deposito in numerario, il prefetto autorizza la Cassa depositaria a pagare al consorzio, o a chi per esso, la somma di cui sia creditore.
Art. 128
1. Nel caso che si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non esegua i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al prefetto per i provvedimenti di sua competenza, a' termini dell'articolo 96 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
Art. 129
1. In tutto cio' che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento, la formazione e la conservazione del registro catastale dell'imposizione, la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prendono norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull'imposta fondiaria.
Art. 130
1. Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la Cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali devono essere eguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati, e, salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo comune, e' obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico. Nel caso che la deputazione amministrativa ritardi a nominarlo, si provvede ai termini dell'art. 120 del presente regolamento.
Art. 131
1. Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione, la ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per l'esecuzione della bonifica viene fatta, ove non sia altrimenti disposto, dall'esattore del consorzio stesso, con i modi, tempi e con l'aggio stabiliti per la riscossione della tassa di manutenzione.
2. Salvo pattuizioni speciali, l'esattore versa, entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'ammontare delle somme riscosse per detto titolo alla sezione di tesoreria provinciale, se creditore del contributo sia lo Stato per aver esso eseguito direttamente la bonifica, o altrimenti al concessionario.
3. I prefetti non approvano i provvedimenti ed i contratti relativi alla nomina dell'esattore speciale, se non contengono l'obbligo per l'esattore di riscuotere, insieme alle tasse consorziali ed alle stesse condizioni, le somme relative al detto contributo, e di eseguire il versamento alle epoche sovra stabilite.
Titolo VI. Disposizioni di polizia.
Capo I. Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze.
Art. 132
1. Nessuno puo', senza regolare permesso ai sensi del seguente articolo 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorche' in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonche' negli argini, strade e dipendenze della bonificazione medesima.
2. In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.
Art. 133
1. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:
a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;
b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondita' dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non puo' essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.
2. Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e) b sono tollerate, qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturita' o deperimento, non possono essere surrogate fuorche' alle distanze sopra stabilite;
c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;
d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa:
e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi di acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza d'una bonificazione;
f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sara' determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.
Art. 134
1. Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti articoli 136 e 137:
a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;
c) lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.
2. E' libera solamente la pesca coi coppi e con le cannucce in quelle sole localita', ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;
f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonche' sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro' dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133 lett. f);
h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione gia' esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratoi, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frappore nuovi ostacoli al loro corso;
i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora e' circoscritta e permessa;
k) l'apertura di nuove gare per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;
l) lo stabilimento di nuove risaie;
m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;
n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni puo' essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;
o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.
Art. 135
1. Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente articolo 134.
2. Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere c), e), f), i), l), m), n) ed o) dello stesso articolo 134.
3. I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'articolo 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che e' parola nel presente articolo.
Art. 136
1. Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'articolo 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:
a) dal prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;
b) dal prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica e' eseguita per concessione;
c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.
2. In caso di disaccordo tra prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.
Art. 137
1. Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.
2. Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
c) con la facolta', nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;
d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonche' quelle del presente regolamento;
e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la natura della concessione, copie di atti, ecc.;
f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.
3. Il prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.
4. Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente articolo 136, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta dagli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.
5. Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo pero' il concessionario deve farne domanda al prefetto della provincia od al consorzio secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.
Art. 138
1. Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.
2. Devono pero' essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalita' assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuita' del passaggio esistente.
Art. 139
1. Nei limiti consentiti dal Codice civile e' pienamente libero ai privati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compresi tra quelli della bonificazione, purche' osservino l'obbligo cosi' di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere mediante fossi di scarico al piu' celere scolo possibile delle acque superanti al bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico.
Art. 140
1. I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:
a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
b) aprire tutti quei nuovi fossi che sieno necessari pel regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi.
c) estirpare, per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni piu' proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficolta' al servizio od ingombro al transito;
h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o piu' possessori o fittuari;
i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.
Capo II. Delle contravvenzioni.
Art. 141
1. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.
Art. 142
1. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 133 del presente regolamento sono punite con la pena dell'arresto fino a giorni cinque e dell'ammenda non superiore a L. 500, a termini dell'articolo 374 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.
Art. 143
1. Le pene pecunarie per le altre contravvenzioni sono le segnenti:
1° l'ammenda da L. 20 a L. 150 per avere eseguito lavori, atti o fatti pei quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 135, e per non avere ottemperato alle condizioni impostevi, o al divieto imposto dall'autorita' o dall'ente cui compete la facolta' di dare la concessione;
2° l'ammenda da L. 10 a L. 100 per avere eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la preventiva licenza a sensi del sopracitato articolo, e per non avere ottemperato alle condizioni impostevi od al divieto imposto dal'autorita' o dall'ente, cui competa la facolta' di rilasciare la licenza;
3) l'ammenda da lire cinquanta a lire duecentocinquanta, secondo che trattasi di pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione.
2. L'ammenda non puo' in nessun caso essere minore di lire cinquanta ne', qualunque sia il numero delle bestie superiore a lire quindicimila.
3. Nel caso di recidiva per ognuna delle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, s'incorre in una pena non minore del doppio di quella precedentemente inflitta.