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Sez. 2, Ordinanza n. 29736 del 12/06/2001 Cc. (dep. 25/07/2001) Rv. 219631 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Istanza generica proposta prima dell'instaurazione del procedimento o della costituzione del giudice - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219631-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE

In tema di ricusazione del giudice, è inammissibile una istanza generica e indeterminata relativa a procedimento non ancora instaurato ovvero ad un giudice non ancora costituito, atteso che una siffatta istanza potrebbe condizionare l'individuazione del giudice naturale e far eludere i termini decadenziali previsti dall'art. 38 cod. proc. pen. (In applicazione del principio la corte ha dichiarato inammissibile la istanza con cui il ricorrente aveva ricusato tre consiglieri presso la corte di appello di L'Aquila, ove chiamati a comporre il collegio che avrebbe dovuto trattare istanze di revisione da lui proposte).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)