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Sez. 1, Sentenza n. 1 del 05/01/1963 (Rv. 260001 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CONTUMACIA IN FASE DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1963-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260001-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CONTUMACIA IN FASE DI RINVIO.*

Il rinvio della Cassazione riporta tutta la contestazione al giudice di merito, il quale se e tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione per le questioni gia risolute, deve, invece, per gli aspetti della controversia, rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio, esaminare ex novo il fatto della lite, e pronunciarsi in tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, e cio anche se nella fase di rinvio la parte interessata sia rimasta contumace, non potendo tale contumacia implicare rinuncia ad abbandono relativamente alle richieste gia specificamente rassegnate od acquisite al giudizio. (Conf 2089/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)