Sez. 3, Sentenza n. 1016 del 20/06/1968 Ud. (dep. 06/08/1968) Rv. 109037 - 01
REATO - REATO OMISSIVO - ISTANTANEO E PERMANENTE -NOZIONE.*
REATO - REATO OMISSIVO - ISTANTANEO E PERMANENTE -NOZIONE.*
Il reato omissivo e istantaneo quando il dovere violato con l'omissione ha per contenuto un comportamento da prestarsi entro un determinato termine, decorso il quale l'obbligato non e piu in grado di far cessare lo stato d'antigiuridicita gia determinato con la sua condotta omissiva, onde resta leso in modo definitivo l'interesse determinato dalla norma. E, invece, permanente quando, non avendo il termine carattere perentorio, la sua scadenza segna l'inizio dello stato antigiuridico e l'omissione dell'Obbligo, pur determinando la lesione dell'interesse giuridico protetto dalla norma, non pregiudica definitivamente e irrimediabilmente tale interesse, in quanto non preclude al soggetto la possibilita di far cessare e di rimuovere quindi il pregiudizio dello interesse tutelato mediante l'assunzione del comportamento prescritto. (V.106298, anno 1967, ed ivi citate).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)