Sez. 1, Sentenza n. 1593 del 29/05/1973 (Rv. 364426 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL MURO DIVISORIO TRA EDIFICI - CORPI DI FABBRICA CONTIGUI DI DIFFERENTE ALTEZZA COSTITUENTI UN UNICO EDIFICIO IN CONDOMINIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE ANCHE DELLA PARTE PIU ALTA - SUSSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL MURO DIVISORIO TRA EDIFICI - CORPI DI FABBRICA CONTIGUI DI DIFFERENTE ALTEZZA COSTITUENTI UN UNICO EDIFICIO IN CONDOMINIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE ANCHE DELLA PARTE PIU ALTA - SUSSISTENZA.*
Nel caso di due corpi di fabbrica contigui e di altezza ineguale, la presunzione di proprieta esclusiva e di comunione stabilita dall'art 880 cod civ riguarda esclusivamente i muri divisori tra fabbricati contigui ed omogenei. Ove, invece, i due corpi di fabbrica costituiscano un unico edificio in condominio, anche il muro esterno del piano piu alto e soggetto alla disciplina dell'art 1117 cod civ, secondo cui i muri perimetrali di un edificio condominiale costituiscono, ove il contrario non risulti dal titolo, oggetto di comunione pro indiviso per tutta la loro estensione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 880
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)