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Sez. 1, Sentenza n. 1593 del 29/05/1973 (Rv. 364426 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL MURO DIVISORIO TRA EDIFICI - CORPI DI FABBRICA CONTIGUI DI DIFFERENTE ALTEZZA COSTITUENTI UN UNICO EDIFICIO IN CONDOMINIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE ANCHE DELLA PARTE PIU ALTA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364426-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL MURO DIVISORIO TRA EDIFICI - CORPI DI FABBRICA CONTIGUI DI DIFFERENTE ALTEZZA COSTITUENTI UN UNICO EDIFICIO IN CONDOMINIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE ANCHE DELLA PARTE PIU ALTA - SUSSISTENZA.*

Nel caso di due corpi di fabbrica contigui e di altezza ineguale, la presunzione di proprieta esclusiva e di comunione stabilita dall'art 880 cod civ riguarda esclusivamente i muri divisori tra fabbricati contigui ed omogenei. Ove, invece, i due corpi di fabbrica costituiscano un unico edificio in condominio, anche il muro esterno del piano piu alto e soggetto alla disciplina dell'art 1117 cod civ, secondo cui i muri perimetrali di un edificio condominiale costituiscono, ove il contrario non risulti dal titolo, oggetto di comunione pro indiviso per tutta la loro estensione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 880

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)