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Sez. 3 - , Ordinanza n. 30920 del 22/12/2017 (Rv. 647122 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda ex art. 2043 c.c. - Successiva domanda ex art. 2051 c.c. - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2017-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647122-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

La domanda di responsabilità aquiliana proposta in primo grado invocando l'art. 2043 c.c. non può essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma dell'art. 2051 c.c. per la inconciliabile diversità dei presupposti, a meno che i fatti enunciati sin dall'atto introduttivo consentivano la sussunzione nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)