Sez. 2, Sentenza n. 1895 del 15/06/1972 (Rv. 358956 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - TEMPO DI RIFERIMENTO - CONTRIBUTO FIGURATIVO - MISURA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - TEMPO DI RIFERIMENTO - CONTRIBUTO FIGURATIVO - MISURA.*
I criteri generali di liquidazione della pensione nell'Assicurazione generale obbligatoria da applicare nel calcolo della pensione supplementare dei ferrotramviari per effetto del richiamo operato dall'art 14 del RD 30 settembre 1920, n 1538, al RD 21 aprile 1919, n 603, sono quelli in vigore al tempo del pensionamento onde il contributo minimo da considerare come versato per il servizio militare di leva secondo le norme dell'Assicurazione generale obbligatoria e quello di lire sei settimanali previsto dalla legge 4 aprile 1952, n 218, e non gia quello previsto dalla normativa sull'Assicurazione generale obbligatoria vigente al momento in cui fu regolato il diritto alla pensione supplementare. (V 1848'70, mass nn 347835, 347836).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)