Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Testo in vigore al
Art. 10
1. Gli enti concessionari di autostrade o le societa' da essi appositamente costituite possono realizzare e gestire in regime di concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purche' connesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.
2. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture e le relative adduzioni sono individuate nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, di intesa tra il comune e i soggetti di cui al comma 1.
3. La concessione di cui al comma 1 e' assentita con decreto del Ministro dei lavori pubblici Presidente dell'ANAS di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Con lo stesso provvedimento e' approvato l'atto convenzionale da stipularsi con l'ANAS, con l'intervento del comune interessato, disciplinante anche le modalita' di utilizzo delle risorse a tal fine destinate, nonche' di erogazione dei mutui e dei contributi di cui ai commi 4 e 5.
4. Per il conseguimento delle esclusive finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1992 le disponibilita' di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, fermi i limiti di spesa e la garanzia dello Stato in esso previsti.
5. Per le medesime finalita' il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, utilizzando il saldo netto, accertato al 1 gennaio di ciascun anno, delle disponibilita' finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1 contributi in conto interessi a fronte di contratti di mutuo da essi stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1. Con decreto del Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del decreto ministeriale 29 maggio 1969, si provvede alla definizione delle modalita' attuative del presente comma ed alla fissazione della misura del contributo in conto interessi da erogare a fronte delle suddette operazioni finanziarie.
Art. 11
1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di porzioni degli stessi anche in diritto di superficie.
2. L'atto di cessione del diritto di superficie e' soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
Titolo IV
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Titolo V
Art. 26
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1989, in lire 250 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 350 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 27
1. Per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da nove membri scelti fra il personale civile e militare delo Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico..
2. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualita' di esperti anche soggetti estranei alla Pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unita'.
Art. 28
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui ai Titoli I, II e II della presente legge entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 29
1. Le norme contenute nel Titolo I, II, III e V della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge entrano in vigore dal 1 giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate da tale data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
FERRI, Ministro dei lavori pubblici
TOGNOLI, Ministro per i problemi
delle aree urbane
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI