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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 1979 relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (79/869/CEE)

Testo in vigore al

Art. 3

1. Le analisi dei campioni d'acqua prelevati riguardano i parametri di cui all'allegato II della direttiva 75/440/CEE ai quali sono stati attribuiti valori I e/o G.

2. Nei limiti del possibile gli Stati membri ricorrono ai metodi di misura di riferimento di cui all'allegato I della presente direttiva.

3. Devono essere rispettati i valori per il limite di rilevamento, la precisione e l'esattezza dei metodi di misura utilizzati per controllare i parametri indicati nell'allegato I della presente direttiva.

Art. 4

1. Le frequenze minime annuali dei campionamenti e delle analisi di ogni parametro sono indicate nell'allegato II della presente direttiva. I prelievi dei campioni devono, per quanto possibile, essere ripartiti nel corso dell'anno in modo da ottenere un'immagine rappresentativa della qualità dell'acqua.

2. I campioni di acqua superficiale devono essere rappresentativi della qualità dell'acqua nel luogo di estrazione, quale è definito all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 75/440/CEE.

Art. 5

I recipienti contenenti i campioni, gli agenti o metodi utilizzati per conservare una parte del campione per l'analisi di uno o più parametri, il trasporto, la custodia e la preparazione per l'analisi dei campioni non devono poter causare modifiche significative dei risultati dell'analisi.

Art. 6

1. Le autorità competenti degli Stati membri fissano le frequenze dei campionamenti e delle analisi di ciascun parametro per ogni luogo di estrazione.

2. Le frequenze dei campionamenti e delle analisi non possono essere inferiori alle frequenze minime annuali indicate nell'allegato II della presente direttiva.

Art. 7

1. Qualora da un'indagine svolta dalle autorità competenti su acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile risulti che i valori ottenuti nella misurazione dei parametri sono, in taluni casi, nettamente migliori rispetto ai valori stabiliti dagli Stati membri ai sensi dell'allegato II della direttiva 75/440/CEE, lo Stato membro interessato può ridurre in tali casi la frequenza dei campionamenti e delle analisi.

2. Se non si registra nessun inquinamento nei casi di cui al paragrafo 1, nù alcun rischio di deterioramento della qualità della acque e se queste ultime sono di qualità superiore rispetto a quella indicata nella colonna A 1 dell'allegato II della direttiva 75/440/CEE, le autorità interessate possono decidere che non è necessaria una analisi regolare.

Art. 8

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, ogni informazione pertinente concernente:

— i metodi di analisi utilizzati,

— la frequenza delle analisi.

2. La Commissione predispone, ad intervalli regolari, un rapporto di sintesi fondato sulle informazioni così raccolte.

Art. 9

Per tener conto in particolare delle variazioni dei livelli dei parametri indicati all'allegato II della direttiva 75/440/CEE le modifiche necessarie all'adeguamento al progresso tecnico:

— dei metodi di misura di riferimento indicati nell'allegato I della presente direttiva;

— del limite di rilevamento, dell'esattezza e della precisione di tali metodi;

— dei materiali raccomandati per il recipiente,

sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 11 della presente direttiva.

Art. 10

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 è istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, qui di seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Art. 11

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal proprio presidente ad iniziativa di quest'ultimo, oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente stabilisce in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3.

  1. a) La Commissione adotta le misure prospettate, se conformi al parere del comitato.

  2. b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

  3. c) Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è stato adito, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Art. 12

1. La direttiva 75/440/CEE è modificata come segue:

  1. a) l'articolo 5, paragrafo 2, è soppresso

  2. b) nell'articolo 5, paragrafo 3, le parole «di cui al paragrafo 2» sono sostituite dalle parole «dei parametri concernenti la qualità dell'acqua in questione».

2. Il paragrafo 1 ha efficacia entro due anni dalla notifica della presente direttiva.

Art. 13

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1979. Per il Consiglio Il Presidente D. O'MALLEY