diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2233 del 08/05/1978 (Rv. 391620 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - RISCATTO DI FONDO RUSTICO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - CONTROVERSIE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391620-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - RISCATTO DI FONDO RUSTICO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - CONTROVERSIE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE.*

Le controversie in materia di riscatto del fondo rustico da parte dell'affittuario coltivatore diretto, ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, non rientrano fra quelle devolute alla Competenza per materia delle Sezioni specializzate agrarie a norma dell'art 26 della legge 11 febbraio 1971, n 11, ma spettano alla cognizione del giudice non specializzato con rito ordinario poiche non implicano l'applicazione di norme sul rapporto di affitto, il quale costituisce un mero presupposto del diritto di riscatto di cui al citato art 8 della legge n 590 del 1965, non diversamente dagli altri rapporti agrari e dalle altre situazioni di fatto previste per il riconoscimento del diritto medesimo. (Conf 3499/76, mass n 382249).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)