Sez. 1, Sentenza n. 1022 del 29/03/1969 (Rv. 339486 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PERICOLO DI PERDITA DELLE GARANZIE - CRITERI DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ANCHE ALTERNATIVO AL PATRIMONIO AL COMPORTAMENTO DEL DEBITORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PERICOLO DI PERDITA DELLE GARANZIE - CRITERI DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ANCHE ALTERNATIVO AL PATRIMONIO AL COMPORTAMENTO DEL DEBITORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il periculum in mora, che rivela il fondato timore di un danno futuro per il diritto di credito tutelabile con il sequestro conservativo, puo essere valutato sia in relazione ad elementi obbiettivi -che attengono alla consistenza patrimoniale del debitore, sia in relazione ad elementi subbiettivi concernenti il comportamento dello stesso. Il pericolo medesimo puo essere anche desunto alternativamente da tali elementi, sicche la sola valutazione del comportamento del debitore puo essere sufficiente a giustificare la misura cautelare, quando il comportamento sia tale da far sorgere nel creditore il fondato timore di perdere le garanzie patrimoniali del proprio credito. Il relativo comportamento - comportando un giudizio di fatto - e incensurabile in Sede di legittimita, se immune da errori di diritto e vizi logici. (V.2637-67, massima n.330031 2379-66, massima n.324639 1324-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)