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Disciplina delle agevolazioni tributarie

Testo in vigore al

Art. 2 Fabbricati della Santa Sede

1. Il reddito dei fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, e' esente dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. L'incremento di valore dei fabbricati di cui al precedente comma non e' soggetto all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Art. 3 Retribuzioni dei dipendenti della Chiesa cattolica

1. Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennita' di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorche' non stabili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.

Art. 4 Rappresentanze estere

1. I redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, derivanti dall'esercizio della loro funzione, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.

2. L'esenzione stabilita nel comma precedente si applica, a condizione di reciprocita', anche ai consoli, agli agenti consolari e agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani ne' italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art. 5 Immobili degli enti pubblici territoriali

1. I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi.

2. Nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e' aggiunto il seguente numero:
"3) degli immobili appartenenti allo Stato, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse".

Art. 5-bis

1. Immobili con destinazione ad usi culturali.

2. Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresi' alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni.

Art. 6 Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti soggetti:

  1. a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

  2. b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

  3. c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

  4. c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalita' giuridica.

Art. 7 Manifestazioni propagandistiche dei partiti politici

1. Il reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali e' esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.

2. L'esenzione compete a condizione che si tratti di attivita' di carattere temporaneo esercitata direttamente dal partito nello stesso luogo in cui si svolge la manifestazione e che questa sia connessa con i fini istituzionali propri del partito.

Titolo II. Agevolazioni per l'agricoltura

Art. 8 Esenzioni temporanee per miglioramenti fondiari

1. Il reddito dominicale dei terreni rimboscati sotto la direzione e vigilanza dell'autorita' forestale e delle pertinenze idrauliche demaniali comprese negli appositi elenchi e' esente dall'imposta locale sui redditi per quindici o per quaranta anni secondo che si tratti di boschi cedui o di boschi ad alto fusto.

2. Il reddito dominicale dei boschi cedui di proprieta' privata trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione e' esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni da quando e' stata ultimata l'opera di trasformazione.

3. La differenza tra il reddito dominicale dei terreni olivati nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi a norma di legge e quello attribuibile ad essi considerandoli spogli d'olivi e' esente dall'imposta locale sui redditi per dieci anni.

4. Il maggior reddito dominicale dovuto a nuove piantagioni fruttifere e' esente dall'imposta locale sui redditi per i seguenti periodi:

  1. a) cinque anni per la vite bassa (a ceppaia, ad alberello, a cordone orizzontale annuo e simili), per il pesco, il fico, il cotogno e il gelso (a siepe, a ceppaia e a prato) e per il sommacco;

  2. b) dieci anni per la vite alta (a spalliera, maritata ad albero o appoggiata a grosso palo, a pergolato, a raggi e simili), per il melo, il pero, il ciliegio, l'albicocco, il nocciolo, il melograno, il susino, il nespolo del Giappone, il kaki, il frassino da manna e altri alberi da frutto non altrimenti specificati nel presente comma;

  3. c) quindici anni per gli agrumi, il mandorlo, il gelso d'alto fusto e il pistacchio;

  4. d) venti anni per il castagno da frutto, il noce, il carrubbo, il pino da pinoli e il sorbo;

  5. e) venticinque anni per l'olivo.

5. Quando in una particella catastale sono effettuate nuove piantagioni fruttifere di varie specie, l'esenzione compete per il periodo, tra quelli indicati nel comma precedente, piu' vicino alla media dei periodi di esenzione spettanti per le specie che prevalgono nella determinazione del nuovo reddito.

6. L'esenzione prevista nei commi quarto e quinto non spetta quando le nuove piantagioni costituiscono ordinarie reintegrazioni necessarie per mantenere le colture in stato normale, fatta eccezione per quelle sostitutive delle piantagioni di vite distrutte o danneggiate dalla fillossera e delle piantagioni di agrumi distrutte o danneggiate dal marciume radicale o dal malsecco.

7. Il maggior reddito dominicale dei terreni bonificati ai sensi delle norme sulla bonifica integrale e' esente dall'imposta locale sui redditi per venti anni.

8. Il maggior reddito dominicale dovuto a miglioramenti fondiari diversi da quelli indicati nei precedenti commi e' esente dall'imposta locale sui redditi per cinque anni.

9. Le esenzioni previste dai primi tre commi decorrono dall'anno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione agraria e debbono essere chieste, con domanda all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le domande tardive hanno effetto, per il residuo periodo di esenzione, dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate.

10. Le esenzioni previste dagli altri commi decorrono dall'anno successivo a quello in cui si e' verificata la variazione della qualita' di coltura o di classe che comporta l'esenzione. Nel caso che tale variazione non venga denunciata all'ufficio tecnico erariale o all'ufficio delle imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute, il beneficio dell'esenzione resta limitato al periodo non ancora trascorso al 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di esenzione.

Art. 9 Territori montani

1. L'imposta locale sui redditi e' ridotta alla meta' per i redditi dominicale e agrario:

  1. a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine.
    L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte;

  2. b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione e' disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;

  3. c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.
    L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte.

2. Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprieta' diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali.

3. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

4. I trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunita' montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

5. Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

6. Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni.

Titolo III. Agevolazioni per la cooperazione

Art. 10 Cooperative agricole e della piccola pesca

1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da societa' cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonche' mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialita' dei loro terreni.

2. Se le attivita' esercitate dalla cooperativa o dai soci eccedono i limiti di cui al precedente comma ed alle lettere b) e c) dell'art. 28 del predetto decreto, l'esenzione compete per la parte del reddito della cooperativa o del consorzio corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci.

3. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne.8

Art. 11 Cooperative di produzione e di lavoro

1. I redditi conseguiti dalle societa' cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuita', comprese le somme di cui all'ultimo comma, non e' inferiore al sessanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni e' inferiore al sessanta per cento ma non al quaranta per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi la imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla meta'.

2. Per le societa' cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

3. Nella determinazione del reddito delle societa' cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento.8

Art. 12 Altre societa' cooperative

1. Per le societa' cooperative e loro consorzi diversi da quelli indicati dagli articoli 10 e 11 l'imposta sul reddito delle persone, giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte di un quarto.29

2. Ai fini dell'imposta locale sui redditi la societa' o il consorzio ha facolta' di optare per l'applicazione delle deduzioni previste nel quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, in luogo della riduzione di cui al comma precedente. L'opzione deve essere esercitata in sede di dichiarazione annuale, alla quale deve essere allegato, a pena di nullita', l'elenco dei soci cui si riferiscono le deduzioni.29

3. Per le societa' cooperative di consumo e loro consorzi ... sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo delle merci acquistate.

Art. 13 Finanziamenti dei soci

1. Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle societa' cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:

  1. a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire tre milioni. Tale limite e' elevato a lire otto milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;381423 b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.8

Art. 14 Condizioni di applicabilita' delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle societa' cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

2. I requisiti della mutualita' si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

3. I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.

Titolo IV. Agevolazioni per il settore del credito

Art. 15 Operazioni di credito a medio e lungo termine

1. Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, posterogazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

2. In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione.

3. Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi.

Art. 16 Altre operazioni di credilo

1. Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:

  1. 1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;

  2. 2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995 N.41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.22 MARZO 1995 N. 8527

  3. 3) credito all'artigianato, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;

  4. 4) credito alla cooperazione, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1421, e alla legge 12 marzo 1968, n. 386;

  5. 5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819

  6. 6) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R.30 dicembre 1980, n.897;

  7. 7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;

  8. 8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli articoli 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

  9. 9) credito peschereccio di esercizio;

Art. 17 Imposta sostitutiva

1. Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.

2. Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonche' per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attivita', in conformita' alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali.

Art. 18 Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva

1. L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido.19

2. L'aliquota e' ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) , 8) e 9) dell'articolo 16.9121819

Art. 19 Finanziamenti speciali

1. Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.

2. Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva:

  1. a) i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate da catastrofi o da calamita' naturali;

  2. b) i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

3. L'imposta sostitutiva e' ridotta alla meta' per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ad istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie in conformita' alle disposizioni dogli articoli 147 e 148 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

4. Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma dell'art. 18.

5. Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell'art. 15 e' esteso anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della legge citata nel precedente comma.9

Art. 20 Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva

1. Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 devono dichiarare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta, indicando separatamente l'ammontare complessivo dei finanziamenti soggetti all'aliquota normale, quello dei finanziamenti soggetti all'aliquota ridotta di cui all'art. 18 e quello dei finanziamenti previsti dall'art. 19.

2. La dichiarazione deve essere presentata in due esemplari, sottoscritti dalle persone che sono tenute a firmare la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione e' la sede legale dell'ente.18

3. L'ufficio annota su un esemplare della dichiarazione l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente, che deve effettuare il pagamento in unica soluzione entro trenta giorni.

4. Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedelta' della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di registro.

5. Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti.

Art. 21 Agevolazioni relative alle imposte sui redditi

1. Per le aziende e gli istituti di credito le quote di reddito destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio sono esenti dall'imposta locale sui redditi per meta' del loro ammontare.28

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993 N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, n. 427.26

3. Per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del medio credito centrale, di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, si applicano le disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 594.29