Sez. 2, Sentenza n. 4559 del 27/08/1985 (Rv. 442019 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - OBBLIGO DI PAGAMENTO PRESSO IL DOMICILIO DEL VENDITORE - DEROGA - ESPRESSA ED INEQUIVOCA PATTUIZIONE CONTRARIA DELLE PARTI - NECESSITÀ.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - OBBLIGO DI PAGAMENTO PRESSO IL DOMICILIO DEL VENDITORE - DEROGA - ESPRESSA ED INEQUIVOCA PATTUIZIONE CONTRARIA DELLE PARTI - NECESSITÀ.*
L'operatività (anche ai fini della Determinazione della Competenza territoriale ex art. 20 cod. proc. civ.) della regola del terzo comma dell'art. 1498 cod. civ. - per la quale, se il prezzo non dev'essere pagato al momento della consegna della merce, il pagamento deve avvenire presso il domicilio del venditore - è esclusa solo da un'espressa ed inequivoca pattuizione contraria delle parti. (V 2614/77, mass n 386302; (V 3318/72, mass n 361142).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)