Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado
Testo in vigore al
Art. 103
1. Nel primo comma dell'articolo 654 del codice di procedura civile le parole "del giudice di pace, del pretore o del presidente" sono sostituite dalle parole "del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione".
Art. 104
1. Negli articoli 694, 695, 696, secondo comma, 697 e 745, primo e terzo comma, del codice di procedura civile sono soppresse, dove ricorrono, le parole ", il pretore" e "al pretore o".
Art. 105
1. Negli articoli 660, quarto comma, 688, primo comma, 703, 755, 757, primo comma, 758, secondo comma, 759, primo comma, 761, 762, primo comma, 763, primo comma, 764, primo, secondo e terzo comma, 767, secondo comma, 772, secondo comma, 776, 782, rubrica, primo e secondo comma, e 783, primo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Art. 106
1. Negli articoli 661, 668, terzo comma, 669-quater, terzo comma, 678, primo comma, 693, secondo comma, 752, primo e secondo comma, 769, primo comma e terzo comma, e 826, terzo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Art. 107
1. L'articolo 669-ter del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel quarto comma, le parole "o al pretore dirigente" sono soppresse.
Art. 108
1. Nel secondo comma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile le parole "contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello" sono soppresse.
Art. 109
1. Il secondo comma dell'articolo 704 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La reintegrazione del possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.".
Art. 110
1. Negli articoli 733, primo comma, 753, secondo comma, 765, secondo comma, 769, primo comma e secondo comma, del codice di procedura civile le parole "della pretura" e "la pretura sono rispettivamente sostituite, dove ricorrono, dalle parole "del tribunale" e "il tribunale".
Art. 111
1. L'articolo 746 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel secondo periodo, le parole "al pretore del mandamento nel quale" sono sostituite dalle parole "al tribunale nella cui circoscrizione";
b) nel terzo periodo, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Art. 112
1. Nel primo comma dell'articolo 747 del codice di procedura civile le parole "per i mobili al pretore e per gli immobili" sono soppresse.
Art. 113
1. L'articolo 749 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel primo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel secondo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice";
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 739. Il collegio, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente".
Art. 114
1. Il primo comma dell'articolo 778 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione.".
Art. 115
1. L'articolo 779 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel secondo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice";
b) nel terzo comma, e' soppresso il primo periodo;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.".
Art. 116
1. L'articolo 825 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel secondo comma, la parola "pretura" e' sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel terzo comma e quarto comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo e' ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.".
Capo V. Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
Art. 117
1. Nell'articolo 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole ", nonche' le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies.".
Art. 118
1. La rubrica del capo I del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituita dalla seguente: "DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE".
2. Nel medesimo capo la ripartizione interna in sezioni e' soppressa.
Art. 119
1. L'articolo 54 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 54. (Determinazione dei giorni d'udienza). - Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice di pace.".
Art. 120
1. Nell'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "di pretura o" sono soppresse.
Art. 121
1. Il primo comma dell'articolo 56 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.".
Art. 122
1. L'articolo 57 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel primo comma, le parole "nell'articolo 312" sono sostituite dalle parole "nell'articolo 316";
b) nel secondo comma, le parole "il pretore o" sono soppresse.
Art. 123
1. Nell'articolo 58 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "a norma dell'articolo 314" sono sostituite dalle parole "a norma dell'articolo 319".