diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5316 del 05/03/2009 (Rv. 607752 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Cassazione per vizio di motivazione - Conservazione, da parte del giudice del rinvio, degli originari poteri di indagine e di valutazione della prova - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607752-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

Il giudice del rinvio, cui sia demandato il riesame della controversia in ragione del vizio di motivazione della sentenza impugnata, nell'ambito della sua discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, non può considerarsi vincolato, se non nei limiti del dovere di tenere conto anche delle emergenze istruttorie trascurate in sede rescindente, da eventuali indicazioni in ordine al significato da attribuire ad alcuni elementi di prova, che assumono valore meramente orientativo e che non valgono a circoscrivere, in una sfera invalicabile, i suoi poteri, rimanendo egli libero nella valutazione delle risultanze processuali in forza dei medesimi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata, con l'unica limitazione consistente nell'evitare di fondare la decisione sugli elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati. Diversamente opinando si finirebbe con l'ammettere un apprezzamento dei fatti, precluso al giudice di legittimità, e il motivo di ricorso, ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ., si risolverebbe in un' inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, procedendo ad una nuova valutazione dei fatti di causa e tenendo conto degli elementi istruttori ritenuti, in sede rescindente, dal giudice di legittimità erroneamente trascurati, era pervenuta ad una soluzione diversa da quella auspicata dalla parte ricorrente alla stregua delle indicazioni meramente orientative, fornite dal giudice di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)