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Ordinamento giudiziario

Testo in vigore al

Art. 24

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a

Art. 25

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a

Art. 26

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a

Art. 27

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a

Art. 28

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a

Art. 29

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a

Capo II. Del pretore. CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51

Art. 30

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a

Art. 31

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a

Art. 32

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a

Art. 33

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a

Art. 34

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a

Art. 35

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a

Art. 36

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a

Art. 37

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a

Art. 38

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a

Art. 39

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a

Art. 40

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a

Art. 41

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a

Capo III. Dei tribunali .

Sezione I. Del tribunale ordinario

Art. 42 Sede del tribunale ordinario

1. Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 42-bis Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario

1. Il tribunale ordinario e' diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti piu' giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o piu' presidenti di sezione.

2. Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.109110a

Art. 42-ter Nomina dei giudici onorari di tribunale

1. I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformita' della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

2. Per la nomina e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) cittadinanza italiana;

  2. b) esercizio dei diritti civili e politici;

  3. c) idoneita' fisica e psichica;

  4. d) eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;

  5. e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

  6. f) laurea in giurisprudenza;

  7. g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

3. Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

  1. a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

  2. b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

  3. c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali;

  4. d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;

  5. e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

4. Costituisce altresi' titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalita' del procedimento di nomina.109110a