Art. 34 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
110a Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1 ) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17 , 33, comma 1 , 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3 .".Art. 35 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
110a Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1 ) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17 , 33, comma 1 , 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3 .".Art. 36 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
110a Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1 ) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17 , 33, comma 1 , 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3 .".Art. 37 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
110a Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1 ) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17 , 33, comma 1 , 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3 .".Art. 38 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
110a Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1 ) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17 , 33, comma 1 , 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3 .".Art. 39 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
110a Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1 ) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17 , 33, comma 1 , 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3 .".Art. 40 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
110a Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1 ) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17 , 33, comma 1 , 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3 .".Art. 41 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
110a Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1 ) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17 , 33, comma 1 , 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3 .".Capo III. Dei tribunali . Sezione I. Del tribunale ordinario Art. 42 Sede del tribunale ordinario 1. Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.
Art. 42-bis Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario 1. Il tribunale ordinario e' diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti piu' giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o piu' presidenti di sezione.
2. Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.109 110a
109 Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1 ) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r) , della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17 , 33, comma 1 , 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3 .110a Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1 ) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17 , 33, comma 1 , 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3 ".Art. 42 ter ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116