Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
Testo in vigore al
Legge fallimentare
Titolo I. Disposizioni generali
DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO
PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 1 Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione controllata
1. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.
2. Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando e' mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire trentamila. In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le societa' commerciali.227
Art. 2 Liquidazione coatta amministrativa e fallimento
1. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa puo' essere disposta e l'autorita' competente a disporla.
2. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.
3. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.
Art. 3 Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata
1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.
2. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.
Art. 4 Rinvio a leggi speciali
1. L'agente di cambio e' soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.
2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.
Titolo II. Del fallimento
Capo I. Della dichiarazione di fallimento
Art. 5 Stato d'insolvenza
1. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito.
2. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Art. 6 Iniziativa per la dichiarazione di fallimento
1. Il fallimento e' dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o piu' creditori, su istanza del pubblico ministero, oppure d'ufficio.
Art. 7 Stato d'insolvenza risultante in sede penale
1. Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore del Re Imperatore che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.
Art. 8 Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile
1. Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.
Art. 9 Competenza
1. Il fallimento e' dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
2. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito nel Regno anche se e' stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
3. Sono salve le convenzioni internazionali.
Art. 10 Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa
1. L'imprenditore che, per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
Art. 11 Fallimento dell'imprenditore defunto
1. L'imprenditore defunto puo' essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.
2. L'erede puo' chiedere il fallimento del defunto, purche' l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio.
3. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.
Art. 12 Morte del fallito
1. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione e' fatta dal giudice delegato.
3. Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredita' giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.
Art. 13 Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti
1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento).
2. Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformita' della legge cambiaria.
Art. 14 Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento
1. L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite per i due anni precedenti ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
Art. 15 Facolta' del tribunale di sentire il debitore
1. Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, puo' ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti.4
Art. 16 Sentenza dichiarativa di fallimento
1. La sentenza dichiarativa di fallimento e' pronunciata in camera di consiglio.
2. Con la sentenza il tribunale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'art. 14;
4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni venti da quello indicato nel numero precedente, si procedera' all'esame dello stato passivo.
3. La sentenza e' provvisoriamente esecutiva.
4. Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto e' comunicato al Procuratore del Re Imperatore, che ne cura l'esecuzione.
Art. 17 Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento
1. La sentenza che dichiara il fallimento e' comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non piu' tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.
2. Nello stesso termine, uguale estratto e' affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione, da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore e' nato o la societa' fu costituita. Si osservano inoltre le disposizioni del codice di procedura penale relative al casellario giudiziario.
3. L'estratto della sentenza e' inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.
Art. 18 Opposizione alla dichiarazione di fallimento
1. Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza.12
2. L'opposizione non puo' essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento.
3. L'opposizione e' proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Art. 19 Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami
1. La sentenza che revoca il fallimento e' notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non e' opponente, e deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'art. 17.
2. La sentenza che rigetta l'opposizione e' notificata all'opponente.
3. In entrambi i casi il termine per appellare e' di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.
4. Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.