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Sez. 1, Sentenza n. 824 del 07/02/1979 (Rv. 396996 - 01)

TRIBUTI (IN GENERE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA ESTINZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RECLAMABILITA DINANZI AL COLLEGIO.*
Stato
decisa il 1979-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396996-01

TRIBUTI (IN GENERE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA ESTINZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RECLAMABILITA DINANZI AL COLLEGIO.*

L'ordinanza, con la quale il Presidente di commissione tributaria, ai sensi dell'art 44 terzo comma del DPR 26 ottobre 1972 n 636 sulla revisione del contenzioso tributario, dichiara l'Estinzione del procedimento, per difetto di tempestiva istanza di fissazione dell'udienza di trattazione, e reclamabile dinanzi al collegio, e, pertanto, mancando di definitivita, non e direttamente impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione. (Conf 2482/78, mass n 392226; (Conf 1964/78, mass n 391329; (Conf 1761/78, mass n 391165).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)