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Sez. 4, Sentenza n. 53557 del 08/11/2017 Cc. (dep. 27/11/2017) Rv. 271365 - 01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Domanda presentata da cittadino straniero non appartenente all'U.E. - Ammissione in base ad autocertificazione ex art. 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Ulteriore produzione della certificazione consolare - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271365-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'imputato straniero non appartenente all'Unione Europea, ammesso al beneficio in base alla autocertificazione prodotta unitamente alla istanza, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in conseguenza di un'allegata impossibilità di produrre la certificazione consolare prevista dall'art. 79, comma 0, dello stesso decreto, non è tenuto ad una ulteriore produzione documentale. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato l'ordinanza di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto con il quale la corte di appello aveva revocato, in sede di liquidazione dei compensi, l'ammissione al beneficio già concesso, sul presupposto che la parte interessata non aveva provveduto a depositare, nel termine previsto dall'art. 94, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, la certificazione consolare).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 94 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)