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Sez. 2, Sentenza n. 4286 del 07/10/1977 (Rv. 387902 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - OMESSA DEDUZIONE IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387902-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - OMESSA DEDUZIONE IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO - ESCLUSIONE.*

L'Estinzione del processo, ai sensi dell'art 307 cod proc civ, ove non tempestivamente eccepita nello stesso grado in cui si siano verificati i fatti che ad essa possano dar luogo, non puo essere dedotta e rilevata in Sede d'impugnazione, neppure su istanza della parte in precedenza rimasta contumace. (V 3317/73, massima n 367210).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)