Sez. 2, Sentenza n. 44926 del 05/11/2008 Ud. (dep. 02/12/2008) Rv. 242801 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Corso d'acqua - Occupazione della sponda - Presunzione di demanialità del bene - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Integra i delitti di modificazione dello stato dei luoghi e di invasione di terreni, procedibili d'ufficio per la destinazione ad uso pubblico del bene, l'occupazione, con apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi, di parte della sponda di un torrente per la realizzazione di opere edili, anche se detto torrente non sia iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, dato che la presunzione di demanialità di tutte le acque può essere superata solo con la prova che quello specifico corso d'acqua, per le sue caratteristiche, è inidoneo alla realizzazione di usi di pubblico e generale interesse.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 632, Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)