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Sez. 1, Sentenza n. 2380 del 22/04/1981 (Rv. 413140 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - ORDINANZA COLLEGIALE DI RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO AD UNA SUCCESSIVA UDIENZA COLLEGIALE - COMUNICAZIONE EFFETTUATA PRESSO UN DOMICILIO DIVERSO DA QUELLO DICHIARATO ED IN ASSENZA DI UN QUALSIASI PROCURATORE FRA I VARI NOMINATI - ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA SENZA DISPORRE LA RINNOVAZIONE DELLA COMUNICAZIONE AL DOMICILIO INDICATO O AL DOMICILIO DI UN ALTRO DEI DIVERSI PROCURATORI COSTITUITI - VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413140-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - ORDINANZA COLLEGIALE DI RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO AD UNA SUCCESSIVA UDIENZA COLLEGIALE - COMUNICAZIONE EFFETTUATA PRESSO UN DOMICILIO DIVERSO DA QUELLO DICHIARATO ED IN ASSENZA DI UN QUALSIASI PROCURATORE FRA I VARI NOMINATI - ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA SENZA DISPORRE LA RINNOVAZIONE DELLA COMUNICAZIONE AL DOMICILIO INDICATO O AL DOMICILIO DI UN ALTRO DEI DIVERSI PROCURATORI COSTITUITI - VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONFIGURABILITA.*

Qualora la parte abbia nominato piu procuratori, la comunicazione dell'ordinanza collegiale, con la quale la causa venga rimessa sul ruolo ad una successiva udienza dinanzi al collegio, puo essere fatta ad uno qualsiasi di tali procuratori costituiti, anche se non domiciliatario, nel domicilio dichiarato, a meno che nel domicilio indicato egli non sia reperibile, nel qual caso le comunicazioni (e le notificazioni) vanno eseguite nel domicilio reale. Viola, pertanto, il contraddittorio il collegio che, in presenza di una comunicazione non andata a buon fine in quanto effettuata presso un domicilio diverso da quello dichiarato ed in assenza di un qualsiasi procuratore, fra i vari nominati, in rappresentanza della parte, assegni la causa a sentenza, senza disporre la rinnovazione della comunicazione al domicilio indicato o al domicilio di un altro dei diversi procuratore costituiti. (V 1356/77, mass n 385065; (V 976/77, mass n 384596; (V 2720/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 117, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)