Codice della navigazione
Testo vigente
Art. 929 Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani
1. Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri assunti su aeromobili nazionali, purche' gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani.
Capo VI. Disposizioni varie
Art. 930 Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' dei crediti del lavoratore verso l'esercente
1. Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l'esercente, dipendenti dal servizio.50
2. Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del lavoratore, o per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, ne' pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
Art. 931 Impignorabilita' e insequestrabilita' di indumenti e strumenti
1. Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro ne' a pignoramento, non possono essere sequestrati ne' pignorati per alcun titolo:
1) gli indumenti del personale di volo necessarii per i servizi di bordo;
2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale di volo, destinati all'esercizio della professione.
Art. 932 Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli aventi diritto in caso di perdita presunta dell'aeromobile
1. I diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore e agli altri aventi diritto, nel caso in cui l'aeromobile si presume perito, possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione.
Art. 933 Effetti della chiamata o del richiamo alle armi
1. Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi del lavoratore sul contratto di lavoro, e il trattamento spettante in questi casi al lavoratore sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o in mancanza dagli usi.
Art. 934 Preferenza nelle assunzioni
1. Il personale di volo, che sia riconosciuto non piu' idoneo al servizio di volo, anche a causa di malattia, ha diritto di essere preferito, entro i limiti delle sue attitudini, nelle assunzioni di personale non navigante.
Art. 935 Obbligo dell'assicurazione
1. L'esercente ha l'obbligo di assicurare contro i rischi di volo, secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dalle norme corporative, il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo.
2. L'assicurazione esonera l'esercente dalla responsabilita' per infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
3. Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 936 Diritti del beneficiario
1. Il coniuge e i figli dell'assicurato sono beneficiari di diritto dell'assicurazione, di cui all'articolo precedente, nel caso di morte dell'assicurato.
2. Tuttavia, all'atto della stipulazione della polizza o successivamente, l'assicurato puo' designare un beneficiario per un terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per una meta', se ha soltanto il coniuge.
3. In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli, i diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle quote indicate nel precedente comma.
4. La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennita' di assicurazione loro riservata e' fatta in patti uguali.
Art. 937 Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto.
2. La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore ed agli altri aventi diritto, in caso di perdita presunta dell'aeromobile, decorre dalla data di cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione.
Art. 938 Derogabilita' delle norme
1. Le disposizioni degli articoli 900 a 905; 909 secondo comma, 917; 924 a 932; 935, 936 non possono essere derogate ne' dalle norme corporative ne' dai contratti individuali di lavoro.
2. Le disposizioni degli articoli 908, 909, terzo comma; 911 a 916; 918 a 923; 934 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dai contratti individuali di lavoro se non a favore del lavoratore.
Libro terzo. Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo primo. Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile
Capo I. Della locazione
Art. 939 Norme applicabili
1. Alla locazione di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di aeromobile.
Art. 939-bis Forma e pubblicita' del contratto
1. Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto.
2. La prova scritta non e' richiesta per le locazioni di durata inferiore a sei mesi.
3. Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.
4. La pubblicita' tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all'articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi effetti.
Art. 939-ter Utilizzazione occasionale dell'aeromobile
1. In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.
2. In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore . . . risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.
Capo II. Del noleggio
Art. 940 Norme applicabili
1. Al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di noleggio di parte della capacita' dell'aeromobile.
Art. 940-bis Forma del contratto
1. Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.
Art. 940-ter Sostituibilita' dell'aeromobile
1. Il noleggiante ha facolta' di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacita' equivalenti o superiori.
Art. 940-quater Responsabilita' verso i terzi
1. La responsabilita' verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile e' regolata in conformita' delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilita' verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarieta'.
2. Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile.
Capo III. Del trasporto
Sezione I. Del trasporto di persone e di bagagli
Art. 941 Norme applicabili
1. Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilita' del vettore per lesioni personali del passeggero, e' regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica.
2. Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'articolo 953.
3. La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.
Art. 942 Obbligo di assicurazione
1. Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilita' verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.
2. Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.
3. L'assicuratore non puo' opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Art. 943 Obblighi d'informazione
1. Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.
2. In caso di mancata informazione, il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.
3. Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.
Art. 944 Cessione del diritto al trasporto
1. Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.