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Sez. 4, Sentenza n. 10265 del 17/01/2017 Ud. (dep. 02/03/2017) Rv. 269255 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Infortunio - Sistema di sicurezza carente - Condotta colposa del lavoratore - Responsabilità o corresponsabilità del lavoratore - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269255-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli. (Fattispecie relativa all'omessa adeguata valutazione, da parte del datore di lavoro, dei rischi di trascinamento - già manifestatisi in precedenza - derivanti dall'utilizzo di uno straccio per le operazioni di pulitura e rifinitura delle calzature in produzione eseguite dal lavoratore in prossimità di una macchina spazzolatrice dotata di albero rotante. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il lavoratore potesse ritenersi edotto della situazione di rischio alla luce di un incidente verificatosi alcuni giorni prima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 590 com. 1, Cod. Pen. art. 590 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)