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Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 06/07/1972 (Rv. 359546 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - INCOMPATIBILITA CON RICONOSCIMENTI PRECEDENTI - ESECUZIONE DI UN TESTAMENTO OLOGRAFO MEDIANTE LA DIVISIONE PROMOSSA DA ALCUNI COEREDI SULLA BASE DEL TESTAMENTO MEDESIMO - DISCONOSCIMENTO SUCCESSIVO DEL TESTAMENTO DA PARTE DEI PREDETTI COEREDI - VALIDITA - CONDIZIONI - OMESSO ESAME DELLA SUSSISTENZA DI TALI CONDIZIONI DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - VIZIO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359546-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - INCOMPATIBILITA CON RICONOSCIMENTI PRECEDENTI - ESECUZIONE DI UN TESTAMENTO OLOGRAFO MEDIANTE LA DIVISIONE PROMOSSA DA ALCUNI COEREDI SULLA BASE DEL TESTAMENTO MEDESIMO - DISCONOSCIMENTO SUCCESSIVO DEL TESTAMENTO DA PARTE DEI PREDETTI COEREDI - VALIDITA - CONDIZIONI - OMESSO ESAME DELLA SUSSISTENZA DI TALI CONDIZIONI DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - VIZIO DI MOTIVAZIONE.*

Il presupposto logico del potere conferito alla parte in causa, ai sensi dell'art 214 cod proc civ, di disconoscere (o di dichiarare di non conoscere) la scrittura privata prodotta dalla controparte, e di porre, quindi, a carico di quest'ultima l'Onere di provare, in Sede di verificazione, l'autenticita della scrittura medesima, e che si tratti, in ogni caso, di scrittura che non sia gia stata riconosciuta, in qualsiasi modo ed anche tacitamente, dalla parte stessa contro cui sia fatta valere. Il disconoscimento, invero, e di per se incompatibile con ogni precedente riconoscimento, anche tacito. Pertanto, allorche i coeredi abbiano dato esecuzione ad un testamento olografo - procedendo alla divisione dei beni ereditari proprio sulla base del detto testamento -, per poter ritenere valido il disconoscimento del testamento stesso effettuato da alcuni di essi nel giudizio da essi stessi promosso per ottenere la divisione dell'asse ereditario in base alle norme sulla successione ex lege, e necessario preliminarmente accertare il valore dell'atto di divisione sotto il profilo del riconoscimento, desumibile da detto atto, della provenienza effettiva dal de cuius della scheda testamentaria. Di conseguenza e viziata la sentenza del giudice di merito che si sia limitata a dar valore alla dichiarazione di disconoscimento effettuata da tali coeredi ed abbia ritenuto di non poter utilizzare, agli effetti della prova dell'eccezione opposta dagli altri coeredi, il testamento da costoro invocato, senza previamente accertare se i coeredi che hanno promosso il giudizio abbiano gia preso visione della scheda testamentaria all'epoca dell'atto di divisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)