diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2470 del 08/11/1988 Cc. (dep. 15/12/1988) Rv. 179958 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - FORME E TERMINI - ATTO DI OPPOSIZIONE INVIATO PER RACCOMANDATA O CON TELEGRAMMA - AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO - DEL DIFENSORE OVVERO DELL'IMPUTATO - NATURA DI ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA FATTISPECIE - RATIO - MANCANZA DELL'AUTENTICA - INAMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179958-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - FORME E TERMINI - ATTO DI OPPOSIZIONE INVIATO PER RACCOMANDATA O CON TELEGRAMMA - AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO - DEL DIFENSORE OVVERO DELL'IMPUTATO - NATURA DI ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA FATTISPECIE - RATIO - MANCANZA DELL'AUTENTICA - INAMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE.*

In caso di atto di opposizione a decreto penale di condanna inviato per raccomandata o per telegramma l'autentica della sottoscrizione dell'atto si pone come elemento costitutivo della fattispecie sia per quanto riguarda la firma del difensore, sia per quanto concerne quella dell'imputato. E, pertanto, essa è richiesta a pena di inammissibilità essendo diretta all'identificazione della persona legittimate all'opposizione e alla individuazione certa della provenienza dell'atto dallo stesso. (Conf mass n 169330).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 com. 5, Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 509 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)