Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20081, in particolare l’articolo 63, paragrafo 4, l’articolo 64, paragrafo 6, l’articolo 72, paragrafo 5, l’articolo 76, l’articolo 77, paragrafo 7, l’articolo 93, paragrafo 4, l’articolo 101, paragrafo 1, e l’articolo 120,
Il regolamento (UE) n. 1306/2013 abroga e sostituisce, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio2. Il regolamento (UE) n. 1306/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di esecuzione. Per garantire il corretto funzionamento del regime nel nuovo quadro giuridico è necessario adottare talune norme mediante tali atti, che dovrebbero sostituire in particolare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione3.
In particolare, è opportuno stabilire norme che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 1306/2013 concernenti il funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito «sistema integrato»), i termini per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento, le condizioni per il rifiuto, parziale o totale, dell’aiuto e per la revoca, parziale o totale, dell’aiuto o del sostegno non dovuti, la determinazione delle sanzioni amministrative per le inadempienze relative alle condizioni che consentono di beneficiare degli aiuti a titolo dei regimi istituiti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e alle condizioni che consentono di beneficiare del sostegno ai sensi delle misure di sviluppo rurale istituite dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5, nonché norme in materia di mantenimento dei pascoli permanenti e il calcolo delle sanzioni amministrative relative agli obblighi di condizionalità.
Per garantire un’attuazione armonizzata del sistema integrato sono necessarie ulteriori definizioni che integrino le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e al regolamento (UE) n. 1307/2013. È inoltre necessario definire taluni termini applicabili alle norme in materia di condizionalità.
L’applicazione di sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell’aiuto o del sostegno, previsti dal presente regolamento, non deve ostare all’applicazione da parte degli Stati membri di sanzioni penali nazionali, se previste dal diritto nazionale.
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 definisce taluni casi di forza maggiore e talune circostanze eccezionali che gli Stati membri devono riconoscere come tali. È opportuno stabilire norme supplementari che consentano agli Stati membri di riconoscere i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali in riferimento ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità. È opportuno fissare un termine entro cui il beneficiario deve comunicare tale situazione.
È opportuno inoltre stabilire norme supplementari relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole che gli Stati membri devono gestire a norma dell’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Questo articolo prevede l’impiego di tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica (SIG). È necessario chiarire i requisiti essenziali e gli obiettivi di qualità che il sistema deve soddisfare nonché le informazioni specifiche che devono essere disponibili nel SIG per garantire l’efficacia delle verifiche amministrative incrociate. È pertanto opportuno che il sistema di identificazione delle parcelle agricole venga aggiornato regolarmente in modo da escludere in modo inequivocabile elementi e superfici non ammissibili. Tuttavia, onde evitare l’instabilità del sistema, è opportuno concedere agli Stati membri una certa flessibilità affinché possano effettuare piccole modifiche della superficie massima ammissibile dovute alle incertezze della fotointerpretazione, in conseguenza fra l’altro della configurazione e delle condizioni delle parcelle di riferimento.
Per consentire agli Stati membri di identificare in modo proattivo le possibili carenze nel sistema e di adottare ove necessario misure correttive, è opportuno che la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole sia valutata annualmente.
Ai fini di una corretta esecuzione del regime di pagamento di base e dei relativi pagamenti di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto che ne garantisca la tracciabilità e permetta di effettuare, tra l’altro, verifiche incrociate tra le superfici dichiarate ai fini del pagamento di base e i diritti all’aiuto di cui dispone ciascun agricoltore, nonché tra i diversi diritti all’aiuto.
Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di richieste multiple di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico di identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato.
L’esperienza ha dimostrato che alcuni elementi caratteristici del paesaggio dei campi, in particolare siepi, fossati e muretti di pietra, dovrebbero essere considerati parte della superficie ammissibile ai pagamenti diretti per superficie. È necessario definire la larghezza accettabile degli elementi caratteristici del paesaggio del campo. A fronte di specifiche esigenze ambientali, è opportuno offrire agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda i limiti di cui si era tenuto conto in sede di fissazione delle rese regionali ai fini dei pagamenti per superficie per le colture precedentemente in vigore. Tuttavia, ove tale opzione non sia applicabile è opportuno dare facoltà agli Stati membri di applicare un metodo diverso per i prati permanenti con elementi caratteristici del paesaggio e alberi sparsi.
Data l’importanza che rivestono ai fini della sostenibilità dell’agricoltura, è opportuno considerare ammissibili gli elementi caratteristici del paesaggio cui si riferiscono i criteri e le norme riportati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 che rientrano nella superficie totale di una parcella agricola.
Per quanto riguarda le parcelle agricole occupate da seminativi o da prati permanenti contenenti alberi, è opportuno stabilire criteri relativi alla presenza degli alberi e al relativo impatto sull’ammissibilità di tali superfici. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno stabilire una densità massima di alberi, che sarà definita dagli Stati membri in base alle pratiche agricole tradizionali, alle condizioni naturali e alle ragioni ambientali.
Per motivi di semplificazione e per agevolare l’osservabilità e la controllabilità dei pagamenti diretti, è opportuno dare facoltà agli Stati membri di applicare un sistema proporzionale per stabilire la superficie ammissibile dei prati permanenti che contengono elementi sparsi non ammissibili, ad esempio elementi caratteristici del paesaggio e alberi, diversi dagli elementi caratteristici del paesaggio cui si riferiscono i criteri e le norme riportati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013. La superficie ammissibile è determinata per ciascuna parcella di riferimento applicando le soglie prestabilite al livello di tipologia di copertura omogenea del terreno. Gli elementi sparsi che occupano fino a una determinata percentuale della parcella di riferimento possono essere considerati facenti parte della superficie ammissibile. Pertanto, è opportuno stabilire che non occorre effettuare alcuna detrazione per la superficie degli elementi sparsi nella prima categoria che rappresenta la percentuale più bassa delle superfici inammissibili.
È opportuno fissare norme per i casi in cui il termine ultimo per la presentazione di varie domande, documenti o modifiche cada di sabato, di domenica o in un giorno festivo.
È indispensabile rispettare i termini per la presentazione delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e di altre dichiarazioni, per la modifica delle domande di aiuto per superficie o delle domande di pagamento e di eventuali documenti giustificativi o contratti, affinché le autorità nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all’esattezza delle domande di aiuto, delle domande di pagamento o degli altri documenti. È pertanto opportuno fissare i termini entro i quali possono essere accettate le domande presentate in ritardo. Per incoraggiare i beneficiari a rispettare i termini, in caso di presentazione tardiva è opportuno applicare una riduzione a scopo dissuasivo tranne qualora il ritardo sia imputabile a forza maggiore o a circostanze eccezionali.
La puntualità nella presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o, se del caso, l’aumento del valore dei diritti all’aiuto da parte dei beneficiari è essenziale per consentire agli Stati membri di stabilire tali diritti entro i termini fissati. La presentazione tardiva di tali domande dovrebbe essere dunque autorizzata solo entro lo stesso termine supplementare previsto per la presentazione tardiva di qualsiasi domanda di aiuto. È inoltre opportuno applicare una riduzione a scopo dissuasivo, tranne nel caso in cui il ritardo sia imputabile a forza maggiore o a circostanze eccezionali.
I beneficiari che informano in qualunque momento le competenti autorità nazionali in merito all’inesattezza delle domande di aiuto o di pagamento non dovrebbero essere oggetto di sanzioni amministrative, indipendentemente dalla causa dell’inadempienza, purché non siano stati informati dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco o l’autorità non li abbia già informati dell’esistenza di eventuali inadempienze nella loro domanda di aiuto o di pagamento.
È opportuno stabilire norme supplementari per la base di calcolo dei regimi di aiuto connessi alla superficie e delle misure di sostegno connesse alla superficie, nonché del sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animali nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali.
È opportuno fissare le sanzioni amministrative tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità nonché dei problemi particolari inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali. Le sanzioni amministrative dovrebbero essere modulate secondo la gravità dell’inadempienza commessa e arrivare fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto per superficie o misure di sostegno per superficie per un periodo determinato. In riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi ovvero all’eventualità che il beneficiario possa non dichiarare la totalità delle sue superfici al fine di creare artificialmente le condizioni per essere esonerato dagli obblighi di inverdimento, tali sanzioni dovrebbero tenere conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuto o misure di sostegno. Le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento dovrebbero essere considerate sufficientemente dissuasive per scoraggiare le inadempienze intenzionali.
Per consentire agli Stati membri di eseguire i controlli in modo efficace, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, è necessario stabilire l’obbligo per i beneficiari di dichiarare tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino o meno oggetto di una domanda di aiuto a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Ai fini della determinazione delle superfici ammissibili e del calcolo delle riduzioni applicabili, è necessario definire le superfici appartenenti allo stesso gruppo di colture. Una stessa superficie dovrebbe essere presa in considerazione più volte se è dichiarata per ottenere aiuti nell’ambito di più regimi di aiuto o misure di sostegno. Ai fini dell’inverdimento, tuttavia, è necessario operare una distinzione tra gruppi di colture.
Il pagamento dell’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base richiede un numero di diritti all’aiuto pari agli ettari ammissibili. Ai fini del suddetto regime è dunque opportuno prevedere che, in caso di discrepanza tra il numero di diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basi sul valore inferiore. Per evitare che il calcolo si basi su diritti inesistenti, è opportuno prevedere che il numero di diritti all’aiuto utilizzati per il calcolo non superi il numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario.
In relazione alle domande di aiuto e/o di pagamento per superficie, le inadempienze riguardano in genere una parte delle superfici. Le sovradichiarazioni con riguardo a determinate parcelle possono essere compensate con sottodichiarazioni relative ad altre parcelle dello stesso gruppo di colture. È opportuno prevedere che, entro un certo margine di tolleranza, le sanzioni amministrative si applichino soltanto alla parte che supera detto margine.
Inoltre, per quanto riguarda le domande di aiuto e/o di pagamento relative a pagamenti per superficie, le differenze tra la superficie complessiva dichiarata nella domanda e la superficie complessiva determinata come ammissibile sono spesso irrilevanti. Per evitare che si proceda ad un numero elevato di piccole modifiche delle domande, è opportuno prevedere che la domanda di aiuto e/o di pagamento debba essere adeguata alla superficie solo se le differenze superano un certo livello.
Date le peculiarità del regime di aiuti per il cotone è opportuno adottare disposizioni speciali per le sanzioni amministrative relative a tale regime.
È opportuno che le sanzioni amministrative per inadempienza, intenzionale o per negligenza, dei requisiti di ammissibilità siano fissate tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità nei casi in cui il beneficiario che presenta domanda per il regime dei giovani agricoltori non rispetti i suoi obblighi.
È opportuno fissare sanzioni amministrative per i regimi di aiuti per animali e le misure di sostegno connesse agli animali tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità nonché dei problemi particolari legati al verificarsi di circostanze naturali. Le sanzioni amministrative dovrebbero essere modulate secondo la gravità dell’inadempienza commessa e arrivare fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto o misure di sostegno per un periodo determinato. In riferimento ai criteri di ammissibilità, esse dovrebbero tenere conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuto o delle misure di sostegno. Le sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere fissate a un livello sufficientemente dissuasivo per scoraggiare la presentazione di sovradichiarazioni intenzionali.
Per quanto riguarda le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali, le inadempienze comportano la non ammissibilità dell’animale di cui trattasi. È opportuno prevedere che le riduzioni si applichino a cominciare dal primo animale per il quale siano riscontrate inadempienze, ma, indipendentemente dall’entità della riduzione, che si applichino sanzioni amministrative meno severe nel caso in cui siano riscontrate inadempienze per un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione amministrativa dovrebbe dipendere dalla percentuale di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze.
Come regola generale, gli Stati membri dovrebbero adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare l’adeguato funzionamento del sistema integrato. È opportuno autorizzare gli Stati membri a imporre sanzioni nazionali supplementari, ove necessario.
La possibilità di operare rettifiche senza determinare la sanzione amministrativa prevista per la domanda di aiuto e di pagamento dovrebbe valere anche per i dati inesatti contenuti nella banca dati informatizzata riguardo ai bovini dichiarati, per i quali simili inadempienze costituiscano una violazione di un criterio di ammissibilità, purché il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco o l’autorità non lo abbia già informato dell’esistenza di eventuali inadempienze nella domanda di aiuto o di pagamento.
Per le misure di sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale è opportuno stabilire il rifiuto e la revoca del sostegno nonché le sanzioni amministrative tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità. Il rifiuto e la revoca del sostegno dovrebbero essere modulati secondo la gravità, la portata, la durata e la ripetizione dell’inadempienza riscontrata. In riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi, il rifiuto e la revoca del sostegno nonché le sanzioni amministrative dovrebbero tenere conto delle peculiarità delle varie misure di sostegno. In caso di inadempienza grave o qualora il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno, è opportuno non concedere il sostegno e applicare una sanzione amministrativa. Le sanzioni amministrative dovrebbero arrivare fino alla totale esclusione dal beneficio di una o più misure di sostegno o tipologie di operazione per un periodo determinato.
Le sanzioni amministrative inerenti alle misure di sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di sospendere temporaneamente il sostegno interessato dall’inadempienza. È opportuno stabilire norme per definire i casi in cui è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all’inadempienza entro un termine ragionevole.
L’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che per il 2015 e il 2016 le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Va precisato a tale riguardo che gli Stati membri devono continuare ad ottemperare ai loro obblighi nel 2015 e 2016 secondo la proporzione stabilita nel 2014.
A fini di chiarezza e per stabilire una base armonizzata per la valutazione delle inadempienze e per il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, occorre fornire indicazioni sul significato dei termini «ripetizione», «portata», «gravità» e «persistenza» di un’inadempienza. Inoltre occorre spiegare in quali condizioni un’inadempienza si considera accertata.
È opportuno stabilire le sanzioni amministrative relative alle inadempienze agli obblighi di condizionalità tenendo conto del principio di proporzionalità. Queste dovrebbero essere applicate soltanto se l’agricoltore ha agito deliberatamente o per negligenza e dovrebbero essere graduate secondo la gravità dell’inadempienza commessa.
In ordine agli obblighi di condizionalità, oltre a graduare le sanzioni amministrative in base al principio della proporzionalità, è opportuno disporre che, a partire da una certa soglia e previo preavviso all’agricoltore interessato, le infrazioni ripetute allo stesso obbligo siano considerate come inadempienza intenzionale.
Inoltre, qualora in circostanze particolari uno Stato membro si avvalga della facoltà di non applicare sanzioni amministrative per le inadempienze, a norma dell’articolo 97, paragrafo 3, o dell’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno stabilire criteri riguardo alla riparazione delle relative inadempienze.
Per quanto riguarda in particolare il sistema di allerta precoce di cui all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, se il beneficiario non rispetta l’obbligo di adottare misure correttive, la riduzione si applica con effetto retroattivo in relazione all’anno in cui è stato applicato tale sistema. Ai fini del calcolo delle sanzioni amministrative occorre tenere conto anche della recidività dell’inadempienza in questione nell’anno del controllo successivo, se del caso. Per garantire ai beneficiari la certezza del diritto, occorre stabilire un termine per l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative.
Occorre stabilire che il nuovo regime di controllo e di sanzioni amministrative si applica anche ai beneficiari delle operazioni pluriennali avviate nell’ambito di programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio6 che sono assoggettati agli obblighi di condizionalità, al fine di ridurre l’onere amministrativo per le autorità nazionali incaricate di verificarne la conformità e per garantire la semplificazione delle procedure.
Riguardo alle inadempienze relative agli obblighi di condizionalità per le quali non sono state applicate sanzioni amministrative in quanto rientravano nella norma de minimis di cui al regolamento (CE) n. 73/20097 o al regolamento (CE) n. 1698/2005, ma per le quali gli Stati membri dovevano garantire che i beneficiari ponessero rimedio all’inadempienza, è opportuno stabilire norme transitorie atte a garantire la coerenza tra l’obbligo di controllo vigente prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1306/2013 e le nuove disposizioni al riguardo previste da tale regolamento.
A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1122/2009. È inoltre opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione8.
Visto l’articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno stabilire che il presente regolamento si applica alle domande di aiuto o di pagamento presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2015,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda:
a) le condizioni per il rifiuto o la revoca parziale o totale dell’aiuto o del sostegno,
b) la definizione della sanzione amministrativa e la fissazione del tasso specifico da imporre,
c) la definizione dei casi in cui non si applica la sanzione amministrativa,
d) le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l’ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica,
e) le definizioni specifiche necessarie per garantire un’attuazione armonizzata del sistema integrato,
f) gli elementi fondamentali e le norme tecniche concernenti il sistema di identificazione delle parcelle agricole e l’identificazione dei beneficiari,
g) gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto,
h) la base di calcolo dell’aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi,
i) norme supplementari concernenti gli intermediari (servizi, enti e organizzazioni) che intervengono nella procedura di concessione dell’aiuto o del sostegno,
j) il mantenimento dei pascoli permanenti in relazione alla condizionalità,
k) la base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità,
l) le condizioni per l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità,
m) aggiunte alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire la transizione ordinata dalle disposizioni abrogate alle nuove norme.
Art. 2 Definizioni
1.
Ai fini del sistema integrato di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applicano le definizioni che figurano all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «beneficiario», un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9;
2) «inadempienza»:
a) con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
b) con riferimento alla condizionalità, l’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell’Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
3) «domanda di sostegno», una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
4) «domanda di pagamento», una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;
5) «altra dichiarazione», qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
6) «misure di sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato», le misure di sostegno concesse conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e se del caso all’articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, escluse le misure di cui all’articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e le misure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto;
7) «sistema di identificazione e di registrazione degli animali», il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio11, rispettivamente;
8) «marchio auricolare», il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all’articolo 3, lettera a), e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
9) «banca dati informatizzata», la base di dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
10) «passaporto per gli animali», il passaporto per gli animali di cui all’articolo 3, lettera c), e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
11) «registro», in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all’articolo 3, lettera d), e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
12) «codice di identificazione», il codice di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
13) «regime di aiuto per animali», una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi;
14) «misure di sostegno connesse agli animali», le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;
15) «domanda di aiuto per animale», una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
16) «animali dichiarati», gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
17) «animale potenzialmente ammissibile», un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell’anno di domanda in questione;
18) «animale accertato»:
a) nell’ambito di un regime di aiuto per animali, l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure
b) nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l’animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco;
19) «detentore», qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
20) «regimi di aiuto per superficie», i pagamenti diretti per superficie ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, escluse le misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12 e le misure specifiche nel settore agricolo a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13;
21) «misure di sostegno connesse alla superficie», le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
22) «uso», in relazione alla superficie, l’uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;
23) «superficie determinata»:
a) nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, oppure
b) nell’ambito delle misure di sostegno per superficie, la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco;
24) «sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»), le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
25) «parcella di riferimento», superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
26) «materiale geografico», mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.
2.
Ai fini del titolo IV del presente regolamento si applicano le definizioni del titolo VI del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Inoltre, per «norme» si intendono le norme definite dagli Stati membri in conformità all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
Art. 3 Applicazione di sanzioni penali
L’applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell’aiuto o del sostegno, previsti dal presente regolamento, non ostano all’applicazione di sanzioni penali nazionali, se previste dal diritto nazionale.
Art. 4 Forza maggiore e circostanze eccezionali
1.
Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all’aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.
Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell’impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.
Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l’impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.
Se l’inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente di cui all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell’autorità competente, devono essere comunicati a quest’ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.
Titolo II. Sistema integrato di gestione e di controllo
Capo I. Requisiti del sistema
Art. 5 Identificazione delle parcelle agricole
1.
Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013 funziona a livello di parcella di riferimento. Una parcella di riferimento contiene un’unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Ove opportuno, essa comprende inoltre le superfici di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e i terreni agricoli di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Gli Stati membri delimitano la parcella di riferimento in modo da garantire che essa sia misurabile, che consenta la localizzazione univoca e inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente e che, in linea di principio, sia stabile nel tempo.
2. Gli Stati membri garantiscono inoltre l’identificazione attendibile delle parcelle agricole dichiarate. Essi esigono, in particolare, che le domande di aiuto e le domande di pagamento siano corredate di informazioni specifiche o accompagnate da documenti, indicati dall’autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella. Per ciascuna parcella di riferimento, gli Stati membri:
a) determinano una superficie massima ammissibile ai fini dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) determinano una superficie massima ammissibile ai fini delle misure connesse alla superficie di cui agli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
c) determinano l’ubicazione e le dimensioni delle aree di interesse ecologico di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 che lo Stato membro ha deciso di considerare aree di interesse ecologico. A tale scopo gli Stati membri applicano, ove del caso, i fattori di conversione e/o di ponderazione di cui all’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013;
d) determinano se si applicano le disposizioni per le zone di montagna, le zone soggette a vincoli naturali significativi e altre zone soggette a vincoli specifici di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le zone Natura 2000, le zone oggetto della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, i terreni agricoli autorizzati per la coltivazione di cotone ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le aree designate dagli Stati membri per la costituzione, a livello regionale e/o collettivo, di aree di interesse ecologico a norma dell’articolo 46, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici che sono state comunicate alla Commissione conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili dal punto di vista ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio15 o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio16 e le altre zone sensibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o le aree designate dagli Stati membri conformemente all’articolo 48 del medesimo regolamento.
3. Gli Stati membri garantiscono che la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera a), sia quantificata correttamente, con una tolleranza massima del 2 %, per tener conto della configurazione e delle condizioni della parcella di riferimento.
4. Per le misure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi adeguati per l’identificazione univoca dei terreni che beneficiano del sostegno qualora tali terreni siano coperti da foreste.
5. Il SIG funziona sulla base di un sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17 che permette la misurazione standardizzata e l’identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato. Qualora vengano utilizzati diversi sistemi di coordinate, tali sistemi sono reciprocamente esclusivi e ciascuno di essi garantisce la coerenza tra gli elementi di informazione che si riferiscono alla stessa ubicazione.
Art. 6 Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole
1.
Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole ai fini del regime di pagamento di base e del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tale valutazione comprende due categorie di conformità.
La prima categoria di conformità include i seguenti elementi al fine di valutare la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole:
a) la corretta quantificazione della superficie massima ammissibile;
b) la percentuale e la distribuzione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili o per le quali non tiene conto della superficie agricola;
c) la presenza di parcelle di riferimento con difetti critici.
La seconda categoria di conformità include i seguenti elementi qualitativi al fine di identificare possibili carenze del sistema di identificazione delle parcelle agricole:
a) la categorizzazione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili, per le quali non tiene conto della superficie agricola o rivela un difetto critico;
b) il rapporto tra superficie dichiarata e superficie massima ammissibile all’interno delle parcelle di riferimento;
c) la percentuale di parcelle di riferimento oggetto di modifiche, accumulatesi nel corso degli anni.
Qualora i risultati della valutazione qualitativa rivelino carenze nel sistema, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per porvi rimedio.
2. Gli Stati membri svolgono la valutazione di cui al paragrafo 1 sulla base di un campione di parcelle di riferimento che la Commissione seleziona e fornisce loro. Essi utilizzano dati che consentono di valutare la situazione attuale in loco.
3. Una relazione di valutazione, accompagnata se del caso dall’indicazione delle azioni correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 31 gennaio successivo all’anno civile di cui trattasi.
Art. 7 Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto
1.
Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a garantire, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, la tracciabilità effettiva dei diritti all’aiuto con riguardo ai seguenti elementi:
a) il titolare;
b) i valori annuali;
c) la data di costituzione;
e) l’origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari o provenienti dalla riserva nazionale o regionale, acquistati, affittati o ereditati);
f) qualora si applichi l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i diritti mantenuti in virtù di tale disposizione;
g) se del caso, i limiti regionali.
Detto registro elettronico contiene tutte le informazioni necessarie per alimentare la riserva nazionale o la riserva regionale a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
d)
2. Gli Stati membri che hanno più di un organismo pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli organismi pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano compatibili tra loro.
Art. 8 Identificazione dei beneficiari
Fatto salvo l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema unico di registrazione dell’identità dei beneficiari di cui all’articolo 73 dello stesso regolamento garantisce un’identificazione unica per tutte le domande di aiuto e di pagamento o le altre dichiarazioni presentate dallo stesso beneficiario.
Capo II. Parcelle agricole con elementi caratteristici del paesaggio e alberi
Art. 9 Determinazione delle superfici in cui la parcella agricola contiene elementi caratteristici del paesaggio e alberi
1.
Laddove determinati elementi caratteristici del paesaggio, in particolare siepi, fossati e muretti, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo sulle superfici agricole di talune regioni, gli Stati membri possono decidere che la superficie corrispondente è considerata facente parte della superficie ammissibile di una parcella agricola ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che non superi una larghezza totale definita da ciascuno Stato membro. Tale larghezza corrisponde alla larghezza tradizionale nella regione interessata e non supera i due metri.
Tuttavia, se gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione anteriormente al 9 dicembre 2009 una larghezza superiore a due metri ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione18, può continuare ad applicarsi tale larghezza.
Il primo e il secondo comma non si applicano ai prati permanenti con elementi caratteristici del paesaggio e alberi sparsi se lo Stato membro interessato ha deciso di applicare il sistema proporzionale previsto dall’articolo 10.
2. Gli elementi caratteristici del paesaggio soggetti alle condizioni e norme figuranti all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 che fanno parte della superficie totale di una parcella agricola sono considerati parte della superficie ammissibile della parcella agricola in questione.
3.
Una parcella agricola contenente alberi sparsi è considerata superficie ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:
a) le attività agricole si possono praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa superficie, e
b) il numero di alberi per ettaro ammissibile non supera la densità massima.
La densità massima di cui al primo comma, lettera b), è definita dagli Stati membri e comunicata sulla base delle pratiche colturali tradizionali, delle condizioni naturali e delle ragioni ambientali. Essa non supera i 100 alberi per ettaro. Tale limitazione non si applica tuttavia in relazione alle misure di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Il presente paragrafo non si applica agli alberi da frutto sparsi che producono raccolti ripetuti, né agli alberi sparsi brucabili situati su prati permanenti, né ai prati permanenti su cui siano presenti elementi caratteristici del paesaggio e alberi sparsi ove lo Stato membro interessato abbia deciso di applicare un sistema proporzionale a norma dell’articolo 10.
Art. 10 Sistema proporzionale per i prati permanenti che contengono elementi caratteristici del paesaggio e alberi
1.
Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, quali elementi caratteristici del paesaggio e alberi, gli Stati membri possono decidere di applicare un sistema proporzionale per determinare la superficie ammissibile all’interno della parcella di riferimento.
Il sistema proporzionale di cui al primo comma è composto di varie categorie di copertura omogenea del terreno alle quali si applica un coefficiente di riduzione fisso basato sulla percentuale della superficie inammissibile. La categoria che rappresenta la percentuale più bassa non supera il 10 % della superficie inammissibile e non le si applica alcun coefficiente di riduzione.
2. Gli elementi caratteristici del paesaggio soggetti alle condizioni e norme figuranti all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 che fanno parte della superficie totale di una parcella agricola sono considerati parte della superficie ammissibile.
3. Il presente articolo non si applica ai prati permanenti contenenti alberi da frutto che producono raccolti ripetuti.
Capo III. Domande di aiuto e domande di pagamento
Art. 11 Domanda unica
La domanda unica riguarda almeno la domanda di pagamenti diretti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riferimento al regime di pagamento di base o al regime di pagamento unico per superficie e agli altri regimi di aiuto per superficie.
Art. 12 Deroga al termine ultimo per la presentazione e la comunicazione
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio11, se una delle seguenti date è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo:
a) il termine ultimo per la presentazione di una domanda di aiuto, domanda di sostegno, domanda di pagamento o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, oppure il termine ultimo per la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento;
b) l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva di cui all'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, nonché l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva, da parte dei beneficiari, delle domande di assegnazione o di aumento dei diritti all'aiuto, di cui all'articolo 14, secondo comma;
c) l'ultimo termine utile per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione12;
d) l'ultimo termine utile per la comunicazione, da parte del beneficiario all'autorità competente, delle modifiche in seguito ai controlli preliminari di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Tuttavia, se l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva di cui alla lettera b) del primo comma è già rinviato al primo giorno lavorativo successivo, l'ultimo termine utile per la comunicazione di cui alla lettera c) dello stesso comma si considera rinviato al secondo giorno lavorativo successivo.
Art. 13 Presentazione tardiva
1.
Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, la presentazione di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento a norma del presente regolamento oltre l’ultimo giorno utile per tale presentazione fissato dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile.
Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti controlli efficaci, il primo comma si applica anche alle domande di aiuto, ai documenti, ai contratti o ad altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all’autorità competente qualora tali domande, documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto o al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all’importo dovuto per l’aiuto o il sostegno in questione.
Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all’interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.
2. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, ove il beneficiario dei regimi previsti agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio20 che sia anche tenuto a rispettare obblighi di condizionalità a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 non presenti la domanda unica entro l’ultimo giorno utile di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo si applica una riduzione pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo. La riduzione massima è limitata al 25 %. La percentuale di riduzione è applicata all’importo complessivo dei pagamenti connessi alle misure di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per 3 nel caso della ristrutturazione e riconversione.
3.
Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, la presentazione di una modifica della domanda unica o della domanda di pagamento oltre l’ultimo giorno utile per tale presentazione fissato dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all’uso effettivo delle parcelle agricole in questione.
Le modifiche della domanda unica o della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l’ultima data possibile per la presentazione tardiva della domanda unica o della domanda di pagamento, secondo il disposto del paragrafo 1, terzo comma. Se, tuttavia, tale data è anteriore o coincide con l’ultimo giorno utile per la presentazione di una modifica della domanda unica o della domanda di pagamento di cui al primo comma del presente paragrafo, le modifiche della domanda unica o della domanda di pagamento sono considerate irricevibili oltre tale data.
Art. 14 Presentazione tardiva delle domande relative ai diritti all’aiuto
Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all’aiuto oltre l’ultimo giorno utile fissato a tal fine dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari al 3 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all’aiuto o, se del caso, dell’aumento del valore dei diritti all’aiuto.
Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile e all’interessato non è assegnato alcun diritto all’aiuto ovvero, se del caso, nessun aumento del valore dei diritti all’aiuto.