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Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

La comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo "Un bilancio per la strategia 2020" invita a realizzare un programma unico relativo al settore dell'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che comprenda gli aspetti internazionali dell'istruzione superiore e che riunisca il programma d'azione nell'ambito dell'apprendimento permanente ("Apprendimento permanente") istituito con decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, il programma Gioventù in azione ("Gioventù in azione") istituito con decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, il programma d'azione Erasmus Mundus ("Erasmus Mundus") istituito con decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6, il programma ALFA III istituito con regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio7, e i programmi Tempus e Edulink, al fine di ottenere una maggiore efficienza, un più preciso orientamento strategico e nuove sinergie da sfruttare tra i vari aspetti del programma unico. Lo sport inoltre è proposto come parte di tale programma unico ("il programma").

Le relazioni di valutazione intermedia del programma di apprendimento permanente e dei programmi Gioventù in azione ed Erasmus Mundus, insieme alla consultazione pubblica sulla futura azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù e in materia di istruzione superiore, hanno rivelato la pressante, e per alcuni aspetti crescente, necessità di portare avanti cooperazione e mobilità in tali settori a livello europeo. Le relazioni di valutazione hanno sottolineato l'importanza di tessere rapporti più stretti tra i programmi dell'Unione e gli sviluppi politici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù, hanno espresso l'auspicio che l'azione dell'Unione sia articolata in modo tale da soddisfare meglio il paradigma dell'apprendimento permanente, e hanno insistito perché si adotti un approccio più semplice, di più agevole utilizzo e più flessibile all'attuazione di quest'azione e si ponga fine alla frammentazione dei programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dell'istruzione superiore.

È opportuno che il programma sia incentrato sull'accessibilità dei finanziamenti e sulla trasparenza delle procedure amministrative e finanziarie, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e la digitalizzazione. Lo snellimento e la semplificazione a livello organizzativo e gestionale nonché una costante attenzione alla riduzione delle spese amministrative sono anch'essi elementi essenziali per il successo del programma.

La consultazione pubblica sulle scelte strategiche dell'Unione per l'attuazione della nuova competenza in materia di sport, insieme alla relazione di valutazione della Commissione sulle azioni preparatorie nel settore dello sport, hanno fornito utili indicazioni sulle aree prioritarie per l'azione dell'Unione, e hanno illustrato il valore aggiunto che l'Unione può apportare sostenendo le attività volte a produrre, condividere e diffondere esperienze e conoscenze su diverse tematiche che riguardano lo sport a livello europeo, a condizione che tali azioni si focalizzino sulle attività sportive praticate a livello amatoriale.

La Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile definisce la strategia di crescita del prossimo decennio per l'Unione a sostegno di tale crescita e fissa cinque ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020, soprattutto nel settore dell'istruzione, il cui obiettivo è di ridurre i tassi di abbandono scolastico a un livello inferiore al 10 %, e fare in modo che almeno il 40 % delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni abbia portato a termine l'istruzione terziaria o equivalente. Ciò include anche le iniziative faro, in particolare "Gioventù in movimento" e l'Agenda per le nuove competenze e per l'occupazione.

Nelle conclusioni del 12 maggio 2009 il Consiglio ha auspicato la realizzazione di un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020), definendo quattro obiettivi strategici per rispondere alle sfide ancora da affrontare per creare un'Europa basata sulla conoscenza e fare dell'apprendimento permanente una realtà per tutti.

Ai sensi degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il programma promuove tra l'altro la parità tra uomini e donne e misure volte a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Nell'ambito dell'attuazione del programma è necessario ampliare l'accesso per gli appartenenti ai gruppi svantaggiati e vulnerabili e affrontare attivamente le speciali necessità di apprendimento delle persone con disabilità.

Il programma dovrebbe assumere una forte dimensione internazionale, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione superiore, al fine non solo di migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea nel conseguimento dei più ampi obiettivi della strategia ET2020 e rafforzare l'attrattiva dell'Unione come sede di studio, ma anche di favorire la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'istruzione superiore nei paesi partner, così come al loro sviluppo socioeconomico più in generale, promuovendo tra l'altro la "mobilità di talenti" mediante iniziative di mobilità con i cittadini dei paesi partner. A tal fine, è opportuno rendere disponibili i finanziamenti attraverso lo Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), lo Strumento europeo di vicinato (ENI), lo Strumento di assistenza preadesione (IPA) e lo Strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (PI). Possono altresì essere resi disponibili finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo (FES) conformemente alle norme che lo disciplinano. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino all'utilizzo di tali fondi, garantendo nel contempo la conformità con i rispettivi regolamenti istitutivi dei richiamati strumenti e fondo.

Nella risoluzione del 27 novembre 2009 relativa a un rinnovato quadro europeo di cooperazione in materia di gioventù (2010-2018) il Consiglio ha posto l'accento sulla necessità di considerare tutti i giovani una risorsa della società con l'obiettivo di facilitarne la partecipazione allo sviluppo delle politiche che li coinvolgono, mediante un continuo dialogo strutturato tra decisori politici, giovani e organizzazioni giovanili a tutti i livelli.

L'integrazione in un unico programma dell'apprendimento formale, non formale e informale dovrebbe creare sinergie e promuovere la cooperazione transettoriale tra i vari settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. Nel corso dell'attuazione del programma è opportuno tenere in debita considerazione le specifiche necessità dei vari settori e, se del caso, il ruolo delle autorità regionali e locali.

Per sostenere la mobilità, l'equità e l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrebbe istituire in via sperimentale uno strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti per consentire agli studenti, indipendentemente dalla loro condizione sociale, di conseguire un diploma di Master in un altro paese al quale è aperta la partecipazione al programma ("il paese del programma"). Lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti dovrebbe essere messo a disposizione degli istituti finanziari disposti a offrire prestiti per studi a livello di master in altri paesi del programma e a condizioni favorevoli per gli studenti. È opportuno che tale strumento supplementare e innovativo per la mobilità a fini dell'apprendimento non sostituisca gli attuali regimi di sovvenzionamento o di prestito che sostengono la mobilità studentesca a livello locale, nazionale e di Unione e non impedisca lo sviluppo di nuovi regimi in futuro. Lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti dovrebbe essere sottoposto a un attento monitoraggio e valutazione, in particolare per quanto concerne la sua diffusione sul mercato nei vari paesi. Conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis, al Parlamento europeo e al Consiglio dovrebbe essere presentata una valutazione di medio termine non oltre la fine del 2017, nell'ottica di ottenere un indirizzo politico in merito alla continuazione dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti.

Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, anche, ove possibile, mediante la risoluzione delle questioni amministrative che creano difficoltà per l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. Ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio8, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure accelerate di ammissione.

La comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo "Sostenere la crescita e l'occupazione - un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa" stabilisce un quadro entro il quale l'Unione, gli Stati membri e gli istituti di istruzione superiore possono cooperare per aumentare il numero dei laureati, migliorare la qualità dell'istruzione e massimizzare il contributo che l'istruzione superiore e la ricerca possono offrire per aiutare le economie degli Stati membri e le società a uscire rafforzate dalla crisi economica mondiale.

Per dare una risposta migliore alla disoccupazione giovanile nell'Unione, è opportuno prestare una particolare attenzione alla cooperazione transnazionale fra gli istituti d'istruzione superiore e professionale e le imprese, al fine di migliorare le possibilità di impiego degli studenti e sviluppare competenze imprenditoriali.

La dichiarazione di Bologna, firmata dai ministri dell'Istruzione di 29 paesi europei il 19 giugno 1999, ha istituito un processo intergovernativo volto alla creazione di uno "spazio europeo dell'insegnamento superiore" che deve essere sostenuto in modo continuo a livello di Unione.

Il ruolo cruciale svolto dall'istruzione e dalla formazione professionale (IFP) nel sostenere il raggiungimento di una serie di obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 è ampiamente riconosciuto e definito nel processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020), considerata in particolare la loro capacità di affrontare l'elevato livello della disoccupazione in Europa, soprattutto della disoccupazione giovanile e a lungo termine, di promuovere la cultura dell'apprendimento permanente, di contrastare l'esclusione sociale e di incoraggiare la cittadinanza attiva. Onde colmare il divario tra le conoscenze acquisite con l'istruzione e la formazione e le abilità e competenze richieste nel mondo del lavoro, e per aumentare le possibilità di impiego dei giovani, sono necessari tirocini e apprendistati di qualità, inclusi quelli nelle micro imprese e nelle piccole e medie imprese.

È necessario rafforzare l'intensità e ampliare la cooperazione europea tra le scuole e la mobilità del personale scolastico e degli allievi, per soddisfare le priorità fissate nell'Agenda per la cooperazione europea in materia scolastica per il 21o secolo, in particolare al fine di migliorare la qualità dell'istruzione scolastica nell'Unione in relazione allo sviluppo delle competenze e per migliorare l'equità e l'inclusione nell'ambito delle istituzioni e dei sistemi scolastici, nonché per rafforzare e sostenere la professione dell'insegnante e i dirigenti scolastici. In tale contesto, agli obiettivi strategici volti a ridurre l'abbandono scolastico, migliorare le capacità di base e accrescere la partecipazione e la qualità dell'educazione e della cura della prima infanzia, dovrebbe essere data priorità unitamente agli obiettivi che rafforzano le competenze professionali degli insegnanti e dei capi d'istituto e che migliorano le opportunità educative per i bambini provenienti da un contesto migratorio e di quelli in situazione di svantaggio socioeconomico.

L'Agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti inserita nella risoluzione del Consiglio del 28 novembre 2011 si propone di consentire a tutti gli adulti di sviluppare e potenziare le proprie abilità e competenze per tutto l'arco della vita. È opportuno prestare una particolare attenzione al miglioramento delle opportunità di apprendimento per l'alto numero di europei scarsamente qualificati, migliorando nello specifico l'alfabetizzazione e le competenze aritmetico-matematiche e promuovendo percorsi flessibili di apprendimento e misure che offrano una seconda opportunità.

L'azione del Forum Europeo della Gioventù, dei Centri Nazionali d'Informazione sul Riconoscimento Accademico (NARIC), delle reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, dei Servizi Nazionali di Supporto dell'Azione eTwinning, dei Centri Nazionali Europass e degli Uffici d'Informazione Nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato è essenziale per raggiungere gli obiettivi del programma, in particolare fornendo periodicamente alla Commissione informazioni aggiornate sui vari settori di rispettiva attività e diffondendo i risultati del programma nell'Unione e nei paesi partner.

È opportuno che si rafforzi la cooperazione prevista dal programma con le organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa, operanti nell'ambito dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

Al fine di contribuire allo sviluppo dell'eccellenza negli studi sull'integrazione europea a livello mondiale e di rispondere alla crescente necessità di conoscenze e dialogo sul processo di integrazione europea e sui relativi sviluppi, è importante stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione in tale settore, fornendo sostegno a istituti accademici o ad associazioni operanti nell'ambito dell'integrazione europea e ad associazioni che perseguono finalità di interesse europeo, tramite l'azione Jean Monnet.

La collaborazione prevista dal programma con le organizzazioni della società civile nel settore dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport a livello nazionale e dell'Unione riveste una grande importanza per creare un profondo senso di appartenenza rispetto alle strategie e alle politiche per l'apprendimento permanente e per tenere conto delle idee e delle preoccupazioni delle parti interessate a tutti i livelli.

La comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2011 dal titolo "Sviluppare la dimensione europea dello sport" espone le idee della Commissione per un'azione a livello di Unione nel settore dello sport a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e propone una serie di azioni concrete per la Commissione e gli Stati membri volte ad aumentare l'identità europea dello sport in tre ampie aree tematiche: il ruolo sociale dello sport, la dimensione economica dello sport e l'organizzazione dello sport. Occorre inoltre prendere in considerazione il valore aggiunto dello sport, compreso lo sport di origine locale, e il suo contributo al patrimonio storico e culturale dell'Unione.

Occorre prestare un'attenzione particolare allo sport praticato a livello amatoriale e al volontariato nello sport, dato il ruolo importante che svolgono nel promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute.

La maggiore trasparenza e il maggiore riconoscimento delle qualifiche e delle competenze e una più diffusa adozione degli strumenti dell'Unione per trasparenza e il riconoscimento dovrebbero contribuire a rafforzare la qualità dell'insegnamento e della formazione e promuovere la mobilità sia per un apprendimento permanente sia a fini occupazionali in tutta Europa, tra paesi e settori diversi. Consentire l'accesso a metodi, prassi e tecnologie diffuse in altri paesi aiuterà a migliorare l'occupabilità.

A tal fine, si raccomanda di estendere l'uso del quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) istituito dalla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9, del registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR) e dell'associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ENAQ) istituiti ai sensi della raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10, del quadro europeo delle qualifiche (EQF) istituito ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 200811, del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) istituito ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 200912, del quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) istituito ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 200913, e del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).

Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione collettiva delle priorità politiche dell'Unione a condizione che siano correlate agli obiettivi generali del presente regolamento.

È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nell'ambito del programma, nonché la loro complementarità con le attività svolte dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 4, TFUE e con altre attività, in particolare quelle nei settori della cultura e dei mezzi d'informazione, dell'occupazione, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, della politica di coesione e di sviluppo, così come della politica di allargamento e delle iniziative, degli strumenti e delle strategie nell'ambito della politica regionale e delle relazioni esterne.

Il programma è concepito per avere un impatto positivo e sostenibile sulle politiche e sulle prassi in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Tale impatto sistemico dovrebbe essere conseguito tramite le varie azioni e attività previste nel programma, intese a promuovere riforme a livello istituzionale e, se del caso, innovazioni a livello di sistema. I progetti individuali per i quali è richiesto il sostegno finanziario del programma non sono tenuti ad avere di per sé un impatto sistemico. È il risultato cumulativo di tali progetti che dovrebbe contribuire al raggiungimento di un impatto sistemico.

Un'efficace gestione della performance del programma, incluse le attività di valutazione e monitoraggio, richiede lo sviluppo di indicatori di efficienza specifici, misurabili e realistici che possano essere misurati nel tempo e che riflettano la logica dell'intervento.

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri ottimizzino l'uso delle TIC e delle nuove tecnologie per facilitare l'accesso alle azioni nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. In tale ambito potrebbe rientrare la mobilità virtuale, che dovrebbe integrare la mobilità a fini dell'apprendimento senza però sostituirla.

Il presente regolamento stabilisce, per l'intera durata del programma una dotazione finanziaria complessiva di EUR … che costituisce per il Parlamento europeo e il Consiglio l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria14.

Al fine di assicurare la continuità del finanziamento fornito a norma del Programma al funzionamento degli organi, nel corso della fase iniziale del programma la Commissione dovrebbe poter considerare i costi direttamente connessi all'attuazione delle attività oggetto di sostegno come ammissibili al finanziamento, anche se essi sono stati sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della richiesta di sovvenzionamento.

È necessario identificare criteri di efficienza in base ai quali poter suddividere le assegnazioni di fondi di bilancio tra Stati membri per le azioni gestite dalle agenzie nazionali.

I paesi candidati all'adesione all'Unione europea e quelli dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare a programmi dell'Unione sulla base di accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi.

La Confederazione elvetica può partecipare ai programmi dell'Unione conformemente a un accordo da firmare tra l'Unione e quel paese.

Le persone provenienti da un paese o territorio d'oltremare (PTOM) e i pertinenti enti e organizzazioni pubblici e privati di un PTOM possono partecipare ai programmi conformemente alla decisione 2001/822/CE del Consiglio15. Nell'attuazione del programma è opportuno prendere in considerazione le difficoltà delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei PTOM dovute alla loro lontananza.

La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella comunicazione congiunta del 25 maggio 2011 dal titolo "Una risposta nuova a un vicinato in mutamento", hanno illustrato, tra l'altro, l'obiettivo di favorire ulteriormente la partecipazione dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato alle azioni dell'Unione volte a sviluppare la capacità e favorire la mobilità nell'ambito dell'istruzione superiore nonché l'apertura del futuro programma d'istruzione a tali paesi.

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere protetti per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'analisi delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Se da un lato l'assistenza esterna dell'Unione ha un crescente bisogno di finanziamento, la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili per tale assistenza. È opportuno quindi che la Commissione miri a ottimizzare e rendere sostenibile l'impiego delle risorse disponibili, soprattutto mediante l'uso di strumenti finanziari con effetto leva.

Per migliorare l'accesso al programma, è opportuno che le sovvenzioni a sostegno della mobilità degli individui siano adeguate al costo della vita e di sostentamento nel paese ospitante. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi agli organismi pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.

Ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio16, il contributo volontario in termini di tempo può essere riconosciuto quale cofinanziamento sotto forma di contributi in natura.

Nella comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo "Un bilancio per la strategia 2020" la Commissione ha ribadito il proprio impegno a semplificare i finanziamenti dell'Unione. La creazione di un programma unico per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport dovrebbe condurre a considerevoli semplificazioni, razionalizzazioni e sinergie nella gestione del programma. L'attuazione del programma dovrebbe essere ulteriormente semplificata grazie al ricorso a importi forfetari, costi unitari e finanziamenti anch'essi a tassi forfetari, nonché allo snellimento dei requisiti formali e burocratici per i beneficiari e gli Stati membri.

Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del programma e garantire al contempo l'utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma nonché un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti.

Al fine di garantire una tempestiva reazione al mutare delle esigenze per l'intera durata del programma, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle disposizioni concernenti le azioni supplementari della cui gestione sono responsabili le agenzie nazionali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17.

Il programma dovrebbe riguardare tre settori diversi e il comitato istituito a norma del presente regolamento dovrebbe occuparsi sia delle questioni orizzontali sia di quelle settoriali. Spetta agli Stati membri assicurare l'invio alle riunioni di tale comitato dei rappresentanti competenti in funzione dei punti all'ordine del giorno e spetta al presidente del comitato assicurare che gli ordini del giorno delle riunioni indichino chiaramente il settore o i settori interessati e i temi, a seconda del settore, che saranno discussi durante ciascuna riunione. Se del caso, conformemente al regolamento del comitato e su base ad hoc, dovrebbe essere possibile invitare a partecipare alle riunioni del comitato, in qualità di osservatori, esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali.

È opportuno garantire la corretta chiusura del programma, soprattutto relativamente alla continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito dei precedenti programmi entro la fine del 2013.

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire il programma, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

È pertanto opportuno abrogare le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE.

Al fine di assicurare la continuità del finanziamento fornito a norma del Programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1o gennaio 2014. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Ambito d'applicazione del programma

1. Il presente regolamento istituisce un programma di azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport, denominato "Erasmus+" ("il programma").

2. Il programma è attuato dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

3. Nel rispetto delle strutture e delle specifiche necessità dei vari settori negli Stati membri, il programma riguarda i seguenti ambiti:

  1. a) l'istruzione e la formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, comprese l'istruzione scolastica (Comenius), l'istruzione superiore (Erasmus), l'istruzione superiore internazionale (Erasmus Mundus), l'istruzione e la formazione professionale (Leonardo da Vinci) e l'apprendimento degli adulti (Grundtvig);

  2. b) la gioventù (Gioventù in azione), in particolare nel contesto dell'apprendimento non formale e informale;

  3. c) lo sport, in particolare quello praticato a livello amatoriale.

4. Il programma prevede una dimensione internazionale volta a sostenere l'azione esterna dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) "apprendimento permanente": ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionale, apprendimento non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale e/o occupazionale, inclusa l'offerta di servizi di consulenza e orientamento;

  2. 2) "apprendimento non formale": un apprendimento che avviene attraverso attività pianificate (in termini di obiettivi di apprendimento e tempo necessario), affiancate da una qualche forma di sostegno all'apprendimento (a esempio rapporto studente-insegnante), ma che non rientra nel sistema di istruzione e formazione formale;

  3. 3) "apprendimento informale": un apprendimento derivante da attività quotidiane connesse al lavoro, alla famiglia o al tempo libero che non è organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempo necessario o sostegno all'apprendimento; dal punto di vista di chi apprende può non essere intenzionale;

  4. 4) "dialogo strutturato": il dialogo con i giovani e le organizzazioni che si occupano dei giovani che funge da sede comune di riflessione permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul follow-up della cooperazione europea in materia di gioventù;

  5. 5) "transnazionale": termine che si riferisce, salvo altrimenti indicato, a un'azione che coinvolge almeno due paesi del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 1;

  6. 6) "internazionale": termine che si riferisce a un'azione che coinvolge almeno un paese del programma e almeno un paese terzo ("paese partner");

  7. 7) "mobilità a fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per svolgere studi, intraprendere un'attività di formazione o un'altra attività di apprendimento non formale o informale. Può assumere la forma di tirocinio, apprendistato, scambi di giovani, volontariato, attività didattica oppure partecipazione ad attività di sviluppo professionale e può includere attività preparatorie quali la formazione nella lingua del paese di accoglienza, nonché attività di invio, accoglienza e follow-up;

  8. 8) "cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi": progetti di cooperazione transnazionale e internazionale che coinvolgono organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione e/o della gioventù e possono comprendere anche altre organizzazioni;

  9. 9) "sostegno alle riforme delle politiche": qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, nonché il sostegno allo sviluppo della politica europea in materia di gioventù, attraverso il processo di cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare il metodo aperto di coordinamento e il dialogo strutturato con i giovani;

  10. 10) "mobilità virtuale": una serie di attività basate sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tra cui l'e-learning, organizzate a livello istituzionale, che realizzano o favoriscono esperienze transnazionali e/o internazionali collaborative in un contesto di insegnamento e/o apprendimento;

  11. 11) "personale": gli individui che partecipano, su base professionale o volontaristica, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale dei giovani, e può comprendere professori, insegnanti, formatori, dirigenti scolastici, animatori giovanili e personale non docente;

  12. 12) "animatore per i giovani": un operatore professionale o volontario che partecipa all'apprendimento non formale e sostiene i giovani nel loro sviluppo socioeducativo e professionale individuale;

  13. 13) "giovani": individui di età compresa tra i 13 e i 30 anni;

  14. 14) "istituti di istruzione superiore": a) qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario; b) qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o formazione professionale di livello terziario;

  15. 15) "diploma congiunto": un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma rilasciato e firmato da tutti gli istituti partecipanti congiuntamente e riconosciuto ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati;

  16. 16) "diploma doppio/diploma multiplo": un programma di studi offerto da due (doppio) o più (multiplo) istituti di istruzione superiore, a conclusione del quale lo studente riceve un diploma distinto da ognuno degli istituti partecipanti;

  17. 17) "attività per la gioventù": attività extrascolastiche (scambi di giovani, volontariato o formazione rivolta alla gioventù) svolte da giovani, individualmente o in gruppo, in particolare attraverso le organizzazioni giovanili, e caratterizzate da un approccio non formale all'apprendimento;

  18. 18) "partenariato": un accordo tra un gruppo di istituti e/o di organizzazioni di vari paesi del programma per lo svolgimento di attività europee congiunte nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport oppure per l'istituzione di una rete formale o informale in un settore pertinente, quali i progetti di apprendimento congiunto per gli alunni e i loro insegnanti sotto forma di scambi tra classi e mobilità individuale di lungo termine, i programmi intensivi d'istruzione superiore e la cooperazione tra autorità regionali e locali per promuovere la cooperazione interregionale, anche a livello transfrontaliero; l'accordo può essere esteso a istituti e/o organizzazioni di paesi partner nell'ottica di migliorare la qualità del partenariato;

  19. 19) "competenze chiave": insieme fondamentale di conoscenze, abilità e attitudini di cui tutti gli individui hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, per la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione, come descritte nella raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18;

  20. 20) "metodo aperto di coordinamento ("OMC")": metodo intergovernativo che istituisce un quadro di cooperazione tra gli Stati membri, le cui politiche nazionali possono essere dirette ad alcuni obiettivi comuni; nell'ambito del presente programma, il metodo aperto di coordinamento (OMC) si applica all'istruzione, alla formazione e alla gioventù;

  21. 21) "strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento": strumenti che consentono alle parti interessate di comprendere, valutare e, se del caso, riconoscere i risultati dell'apprendimento e le qualifiche in tutta l'Unione;

  22. 22) "paesi interessati dalla politica europea di vicinato": i paesi e i territori che rientrano nella politica europea di vicinato;

  23. 23) "duplice carriera": la formazione sportiva di alto livello associata all'istruzione generale o al lavoro;

  24. 24) "sport di base": attività sportiva organizzata e praticata a livello locale da sportivi dilettanti, e sport per tutti.

Art. 3 Valore aggiunto europeo

1. Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto europeo e contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 4.

2. Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato soprattutto attraverso i seguenti elementi:

  1. a) il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e la cooperazione tese a conseguire un impatto sistemico sostenibile;

  2. b) la complementarità e sinergia con altri programmi e politiche a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;

  3. c) il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

Art. 4 Obiettivo generale del programma

Il programma contribuisce al conseguimento:

  1. a) degli obiettivi della strategia Europa 2020, compreso l'obiettivo principale in materia di istruzione;

  2. b) degli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET2020"), compresi i corrispondenti parametri di riferimento;

  3. c) dello sviluppo sostenibile dei paesi partner nel settore dell'istruzione superiore;

  4. d) degli obiettivi generali del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018);

  5. e) dell'obiettivo dello sviluppo della dimensione europea dello sport, in particolare lo sport di base, conformemente al piano di lavoro dell'Unione per lo sport; nonché

  6. f) della promozione dei valori europei a norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

Capo II. Istruzione e formazione

Art. 5 Obiettivi specifici

1. In linea con l'obiettivo generale del programma di cui all'articolo 4, in particolare con gli obiettivi di ET2020, nonché a sostegno dello sviluppo sostenibile dei paesi partner nel settore dell'istruzione superiore, il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

  1. a) migliorare il livello delle competenze e abilità chiave, con particolare riguardo alla loro rilevanza per il mercato del lavoro e al loro contributo a una società coesa, in particolare mediante maggiori opportunità di mobilità a fini dell'apprendimento e grazie a una cooperazione rafforzata tra mondo dell'istruzione e della formazione e mondo del lavoro;

  2. b) favorire i miglioramenti della qualità, l'innovazione, l'eccellenza e l'internazionalizzazione per quanto riguarda gli istituti di istruzione e di formazione, in particolare mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra gli istituti di istruzione e formazione e altri soggetti interessati;

  3. c) promuovere la realizzazione di uno spazio europeo permanente e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza in merito, al fine di supportare le riforme politiche a livello nazionale e la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, in particolare attraverso una cooperazione politica rafforzata, un migliore utilizzo degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento e la diffusione delle buone prassi;

  4. d) favorire la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione, in particolare attraverso la cooperazione tra gli istituti dell'Unione e dei paesi partner nel settore dell'IFP e dell'istruzione superiore, aumentando l'attrattiva degli istituti di istruzione superiore europei e sostenendo le azioni esterne dell'Unione, inclusi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti di istruzione superiore dell'Unione e di paesi partner, anche grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi partner;

  5. e) migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e promuovere l'ampia diversità linguistica e la consapevolezza interculturale dell'Unione;

  6. f) promuovere l'eccellenza in attività di insegnamento e di ricerca nell'ambito dell'integrazione europea mediante le attività Jean Monnet a livello mondiale di cui all'articolo 10.

2. Ai fini della valutazione del programma, indicatori misurabili e pertinenti relativi agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono stabiliti nell'allegato I.

Art. 6 Azioni del programma

1. In materia di istruzione e formazione il programma persegue i suoi obiettivi mediante i seguenti tipi di azioni:

  1. a) mobilità individuale ai fini dell'apprendimento;

  2. b) cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi; e

  3. c) sostegno alle riforme delle politiche.

2. Le specifiche attività Jean Monnet sono descritte all'articolo 10.

Art. 7 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

1. La mobilità individuale ai fini dell'apprendimento sostiene, nei paesi del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 1, le seguenti attività:

  1. a) la mobilità degli studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore e degli studenti, degli apprendisti e degli alunni nell'istruzione e nella formazione professionali. Tale mobilità può esplicarsi nello studio presso un istituto partner o in un tirocinio o nell'acquisizione di esperienza quale apprendista, assistente o tirocinante all'estero. La mobilità che consente di preparare un master può essere sostenuta attraverso lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti di cui all'articolo 20;

  2. b) la mobilità del personale, nell'ambito dei paesi del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 1. Tale mobilità può esplicarsi nell'insegnamento o negli assistentati, o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all'estero.

2. L'azione sostiene altresì la mobilità internazionale degli studenti e del personale da e verso i paesi partner per quanto riguarda l'istruzione superiore, nonché la mobilità organizzata sulla base di diplomi congiunti, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte.

Art. 8 Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi

1. La cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi sostiene:

  1. a) forme di partenariato strategico tra organizzazioni e/o istituti che svolgono attività di istruzione e di formazione o attività in altri settori rilevanti tese a sviluppare e realizzare iniziative congiunte e a promuovere l'apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze;

  2. b) partenariati tra mondo del lavoro e istituti di istruzione e di formazione sotto forma di:

    alleanze per la conoscenza, in particolare tra istituti di istruzione superiore e mondo del lavoro, tese a promuovere la creatività, l'innovazione, l'apprendimento sul lavoro e l'imprenditorialità offrendo opportunità di apprendimento pertinenti e sviluppando nuovi curricula e approcci pedagogici;

    alleanze per le abilità settoriali tra coloro che dispensano istruzione e formazione e il mondo del lavoro, tese a promuovere le possibilità di impiego, contribuire alla creazione di nuovi programmi specifici per i vari settori o intersettoriali, sviluppare metodi innovativi di istruzione e formazione professionale e impiegare gli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento;

  3. c) piattaforme di supporto informatico che coprano tutti i settori dell'istruzione e della formazione, con particolare riferimento all'eTwinning, e che consentano l'apprendimento tra pari, la mobilità virtuale e gli scambi di buone prassi, nonché l'accesso per partecipanti provenienti da paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

2. L'azione sostiene altresì lo sviluppo, il rafforzamento delle capacità, l'integrazione regionale, gli scambi di conoscenze e i processi di modernizzazione mediante forme di partenariato internazionale tra istituti di istruzione superiore nell'Unione e nei paesi partner, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento tra pari e i progetti d'istruzione congiunti, nonché attraverso la promozione della cooperazione regionale e gli Uffici nazionali di informazione, soprattutto con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

Art. 9 Sostegno alle riforme delle politiche

1. Il sostegno alle riforme delle politiche comprende le attività avviate a livello di Unione connesse:

  1. a) all'attuazione dell'agenda politica dell'Unione in materia di istruzione e formazione nel contesto del OMC, nonché ai processi di Bologna e di Copenaghen;

  2. b) all'attuazione, nei paesi del programma, degli strumenti dell'Unione di trasparenza e di riconoscimento, in particolare il Quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualificazioni e delle competenze (Europass), il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), il Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS), il Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET), il Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (EQAVET), il Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR) e l'Associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ENQA), nonché il sostegno alle reti dell'Unione e alle organizzazioni non governative europee (ONG) operanti nel settore dell'istruzione e della formazione;

  3. c) al dialogo politico con le parti interessate europee nel settore dell'istruzione e della formazione;

  4. d) al NARIC, alle reti Eurydice e Euroguidance e ai centri nazionali Europass.

2. L'azione sostiene inoltre il dialogo politico con i paesi partner e con le organizzazioni internazionali.

Art. 10 Attività Jean Monnet

Le attività Jean Monnet si propongono di:

  1. a) promuovere l'insegnamento e la ricerca sull'integrazione europea in tutto il mondo tra specialisti del mondo accademico, discenti e cittadini, in particolare con l'istituzione di cattedre Jean Monnet e altre attività accademiche, promuovendo altre attività di acquisizione delle conoscenze negli istituti di istruzione superiore;

  2. b) sostenere le attività degli istituti accademici o delle associazioni che svolgono studi in materia di integrazione europea e favorire l'istituzione del contrassegno per l'eccellenza Jean Monnet;

  3. c) sostenere le seguenti istituzioni che perseguono una finalità di interesse europeo:

    1. i) l'Istituto universitario europeo di Firenze;

    2. ii) il Collegio d'Europa (sedi di Bruges e Natolin);

    3. iii) l'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA) di Maastricht;

    4. iv) l'Accademia di diritto europeo di Treviri;

    5. v) l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per alunni con esigenze speciali di Odense;

    6. vi) il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza;

  4. d) promuovere il dibattito politico e gli scambi tra i membri del mondo accademico e i rappresentanti del mondo politico in relazione alle priorità politiche dell'Unione.

Capo III. Gioventù

Art. 11 Obiettivi specifici

1. Conformemente all'obiettivo generale del programma come specificato all'articolo 4, e in particolare agli obiettivi del quadro rinnovato di cooperazione europea nel settore della gioventù (2010-2018), il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

  1. a) migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani, compresi quelli con minori opportunità, nonché promuovere la loro partecipazione alla vita democratica in Europa e al mercato del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la solidarietà, in particolare mediante maggiori opportunità di mobilità a fini dell'apprendimento per i giovani, per coloro che operano nell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e per gli animatori giovanili, e grazie al rafforzamento dei legami tra il settore della gioventù e il mercato del lavoro;

  2. b) favorire miglioramenti della qualità nell'ambito dell'animazione socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione tra organizzazioni del settore della gioventù e/o altre parti interessate;

  3. c) integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di gioventù basata sulla conoscenza e su dati concreti e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, in particolare mediante una cooperazione politica rafforzata, un migliore impiego degli strumenti dell'Unione per trasparenza e il riconoscimento e la diffusione delle buone prassi;

  4. d) accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù e il ruolo degli animatori socioeducativi e delle organizzazioni giovanili quali strutture di sostegno per i giovani, in modo complementare rispetto all'azione esterna dell'Unione, in particolare mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra parti interessate dell'Unione e di paesi partner e organizzazioni internazionali, anche grazie allo sviluppo mirato di capacità nei paesi partner.

2. Ai fini della valutazione del programma, indicatori misurabili e rilevanti relativi agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono stabiliti nell'allegato I.

Art. 12 Azioni del programma

Il programma persegue i suoi obiettivi mediante i seguenti tipi di azioni:

  1. a) mobilità individuale ai fini dell'apprendimento;

  2. b) cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi;

  3. c) sostegno alle riforme delle politiche.

Art. 13 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

1. La mobilità individuale ai fini dell'apprendimento contribuisce:

  1. a) alla mobilità dei giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale e informale tra i paesi del programma; tale mobilità può esplicarsi negli scambi di giovani così come in azioni innovative basate su disposizioni esistenti in materia di mobilità;

  2. b) alla mobilità degli individui che operano nell'animazione socioeducativa o nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili; tale mobilità può esplicarsi in attività di formazione e di rete.

2. La presente azione sostiene anche la mobilità dei giovani e la mobilità delle persone attive nel settore dell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili da e verso paesi partner, in particolare i paesi interessati dalla politica di vicinato.

Art. 14 Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi

1. La cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi contribuisce a:

  1. a) forme di partenariato strategico tese a sviluppare e realizzare iniziative congiunte, comprese iniziative per la gioventù e progetti di cittadinanza che promuovono la cittadinanza attiva, l'innovazione sociale, la partecipazione alla vita democratica e l'imprenditorialità attraverso l'apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze;

  2. b) piattaforme di supporto informatico che consentono l'apprendimento tra pari, l'animazione socioeducativa basata sulla conoscenza, la mobilità virtuale e gli scambi di buone prassi.

2. Tale azione sostiene altresì lo sviluppo, la creazione di capacità e gli scambi di conoscenze mediante partenariati tra le organizzazioni nei paesi del programma e nei paesi partner, in particolare mediante l'apprendimento tra pari.

Art. 15 Sostegno alle riforme delle politiche

1. Il sostegno alle riforme delle politiche comprende attività relative:

  1. a) all'attuazione del programma politico dell'Unione in materia di gioventù tramite il MAC;

  2. b) all'attuazione, nei paesi del programma, degli strumenti dell'Unione di trasparenza e di riconoscimento, in particolare lo Youthpass, e al sostegno a favore delle reti dell'Unione e delle ONG europee per la gioventù;

  3. c) al dialogo politico con le parti interessate europee rilevanti e al dialogo strutturato con i giovani;

  4. d) al Forum europeo della gioventù, ai centri di risorse per lo sviluppo dell'animazione socioeducativa e alla rete Eurodesk.

2. Tale azione sostiene inoltre il dialogo politico con i paesi partner e con le organizzazioni internazionali.