Sez. T, Ordinanza n. 29332 del 05/11/2025 (Rv. 677040-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Impianto di distribuzione di carburanti - Equiparazione agli immobili ex art. 812 comma 1 c.c. - Condizioni - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili, ex art. 812, comma 1, c.c., gli impianti di distribuzione di carburante e le attrezzature (in particolare, la tettoia lavaggio, il lavaggio a due piste, la piazzola scarico liquami camper, il parcheggio attrezzato adibito a sosta camper, il locale tecnico esterno, la piazzola completa di ponte sollevatore, i serbatoi interrati, l'erogatore e la pensilina) che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi alla complessiva struttura, al punto da caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazione produttiva.
Cod. Civ. art. 812, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 4, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 10, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)