Sez. 2, Sentenza n. 5462 del 20/10/1979 (Rv. 402048 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RETROATTIVITA - LIMITI - CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE AD ESECUZIONE CONTINUATA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RETROATTIVITA - LIMITI - CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE AD ESECUZIONE CONTINUATA.*
A norma degli artt 1453 e 1458 cod civ, nei contratti con prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata, la risoluzione per inadempimento di una delle parti non produce a carico dello inadempiente, in sostituzione dell'Obbligo di adempiere, la obbligazione di restituire le prestazioni ricevute, in quanto la retroattivita della risoluzione prevista dall'art 1458 cod civ e dalla stessa norma limitata, nel senso che essa non tocca, ma salva e quindi rende irripetibili, le prestazioni gia eseguite. (V 5367/77, mass n 389034; (Conf 2632/66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)