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Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Natura dell'Ente

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede in Roma ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2 Statuto dell'Ente

1. L'ENIT e' dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. A tal fine lo statuto prevede che l'Ente, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, possa promuovere congiuntamente alle regioni o ad altri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di societa' di promozione turistica all'estero dell'immagine dell'Italia ovvero vi possa partecipare.

2. Lo statuto dell'ENIT e' adottato dal consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' deliberato dall'assemblea entro i successivi novanta giorni ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

3. Ove lo statuto non venga adottato e deliberato entro i termini di cui al comma 2, il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina tre commissari i quali provvedono entro sei mesi.

Art. 3 F u n z i o n i

1. L'ENIT provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero e opera anche attraverso l'erogazione di servizi a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche, nel rispetto delle disposizioni della Comunita' economica europea nonche' degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero fissati dalle direttive emanate dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. L'ENIT persegue le finalita' di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217. In particolare l'Ente:

  1. a) promuove e attua, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle regioni a statuto ordinario e, fatte salve le specifiche competenze e salvo quanto disposto dall'articolo 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi attraverso finanziamenti pubblici;

  2. b) sostiene, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attivita' di imprese e altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani;

  3. c) cura e promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale, concernenti il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati al Ministro del turismo e dello spettacolo e redigendo, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), apposito rapporto annuale;

  4. d) sostiene attraverso la propria struttura l'attivita' di enti, imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attivita' di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;

  5. e) realizza all'estero e in Italia, nel rispetto delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;

  6. f) raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge;

  7. g) cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero;

  8. h) fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato, regioni, enti, imprese e organismi pubblici e privati.

Art. 4 A t t i v i t a'

1. Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 3 l'ENIT:

  1. a) realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica generale, anche stipulando convenzioni con enti, imprese e altri organismi pubblici e privati italiani e stranieri, nonche' con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;

  2. b) partecipa, sulla base delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale nonche' allo svolgimento di progetti per conto di enti, imprese e organismi pubblici e privati.

Art. 5 Uffici all'estero

1. Per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali all'estero l'Ente opera attraverso propri uffici riferibili ad una o piu' aree gografiche omogenee, i quali svolgono all'estero le funzioni di cui all'articolo 3 e in particolare opera di promozione e commercializzazione del prodotto turistico italiano nonche' di assistenza agli operatori italiani, pubblici e privati, all'estero.

2. L'organizzazione degli uffici all'estero e' disciplinata dal regolamento dei servizi secondo i criteri che seguono:

  1. a) articolazione degli uffici in tre categorie determinate dall'ampiezza e dalla rilevanza turistica dell'area geografica di competenza dell'ufficio nonche' dalla produttivita' dell'ufficio stesso;

  2. b) titolarita' dell'ufficio affidata ad un dirigente superiore o a un primo dirigente;

  3. c) assegnazione all'ufficio di personale di ruolo dell'Ente di qualifica non inferiore alla ottava qualifica funzionale.

3. Il numero dei dipendenti di cittadinanza italiana addetti ad un ufficio all'estero, ivi compreso il titolare dell'ufficio medesimo, non puo' essere superiore a tre unita'.

4. Il titolare dell'ufficio presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alla produttivita' dell'ufficio e alla gestione amministrativa ed economica dello stesso, a seguito della quale il medesimo viene confermato nell'incarico con apposita delibera del consiglio di amministrazione, ovvero con medesimo atto destinato ad altro incarico presso la sede dell'Ente.

5. L'assegnazione di personale dirigente all'estero e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) ottima conoscenza della lingua inglese o della lingua del Paese dove ha sede l'ufficio;

  2. b) perfetta conoscenza del mercato turistico italiano e dell'area geografica di competenza dell'ufficio, con particolare riferimento ai flussi turistici verso l'Italia, accertata a mezzo di ampia e dettagliata relazione al consiglio di amministrazione, che la valuta ai fini dell'idoneita' per l'assegnazione stessa.

6. Nelle assegnazioni di personale dirigente all'estero e' considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua del Paese ove ha sede l'ufficio.

Art. 6 Rapporti con le regioni

1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni si avvalgono delle strutture dell'ENIT per la promozione, nei Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea, delle iniziative e attivita' turistiche proprie nonche' per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali nel settore turistico.

2. Per la promozione turistica nei Paesi della Comunita' economica europea le regioni, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano nei programmi le iniziative che intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'ENIT, dandone tempestiva comunicazione all'Ente medesimo che provvede a coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi esecutivi.

3. Le iniziative autonomamente assunte dalle regioni sono attuate previa intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 7 Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione

1. L'ENIT elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il programma promozionale nazionale di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria attivita' e la previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area.

2. Nella predisposizione del programma promozionale triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al trenta per cento, e' riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le regioni intendono realizzare congiuntamente all'Ente.

3. L'Ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2, in base a criteri predeterminati che tengano conto della coerenza dell'intervento proposto con le direttive generali dettate dal piano e degli effetti che la realizzazione del medesimo potra' avere sugli obiettivi prefissati.

4. Il programma promozionale triennale e' attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono definite le modalita' di attuazione delle singole iniziative.

5. Il programma promozionale triennale e i programmi esecutivi annuali sono inviati per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, immediatamente dopo la deliberazione del consiglio di amministrazione. Il Ministro formula eventuali osservazioni entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento; trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, il programma si intende approvato.

Art. 8 O r g a n i

1. Sono organi dell'ENIT:

  1. a) l'assemblea;

  2. b) il presidente;

  3. c) il consiglio di amministrazione;

  4. d) il collegio dei revisori.

Art. 10 Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea:

  1. a) delibera lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attivita' dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'attivita' e l'organizzazione degli uffici;

  2. b) delibera il bilancio preventivo, e le eventuali variazioni, entro il 30 novembre di ogni anno;

  3. c) delibera il conto consuntivo, corredato della relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;

  4. d) designa nove componenti del consiglio di amministrazione, di cui tre rappresentanti delle regioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui almeno due in rappresentanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e un rappresentante delle imprese cooperative, nonche' il vicepresidente;

  5. e) delibera i programmi promozionali dell'Ente di cui all'articolo 7;

  6. f) delibera il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale.

2. Gli atti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono trasmessi al Ministero del turismo e dello spettacolo e al Ministero del tesoro e approvati, con proprio decreto, dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento dei servizi di cui al comma 1, lettera f), e' trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento organico per il personale di cui al comma 1, lettera f), e' trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. In caso di mancata deliberazione degli atti di cui alle lettere b), c), e) ed f) del comma 1, in sede di seconda convocazione il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca una ulteriore seduta dell'assemblea. Qualora anche in tale seduta l'assemblea non deliberi i predetti atti, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario ad acta affinche' provveda.

Art. 11 Il presidente

1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENIT, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

4. Nei casi di necessita' e urgenza, secondo le modalita' disposte dallo statuto, il presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione previsti dall'articolo 12, comma 3, lettere g) ed i). I provvedimenti adottati dal presidente vengono comunque sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

5. Nel caso di assenza o impedimento del presidente questi e' sostituito dal vice presidente.

Art. 12 Composizione e competenze del consiglio di amministrazione

1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995, N. 97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 203.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995, N. 97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 203.

3. Il consiglio di amministrazione:

  1. a) predispone il bilancio preventivo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

  2. b) predispone il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;

  3. c) predispone la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attivita' promozionale;

  4. d) predispone il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale e delibera il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente;

  5. e) delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere;

  6. f) predispone i programmi promozionali di cui all'articolo 7 e delibera i programmi esecutivi di cui al medesimo articolo;

  7. g) delibera in materia di liti attive e passive nonche' sull'accettazione di lasciti e donazioni;

  8. h) nomina il direttore generale;

  9. i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 7 nonche' quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa dell'Ente;

  10. l) delibera in ordine ad ogni altra competenza prevista dalla presente legge non specificamente attribuita ad altro organo.

4. Le delibere di cui alla lettera e) del comma 3 sono trasmesse al Ministro del turismo e dello spettacolo che le approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 13 Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. In caso di irregolarita' o deficienze tali da compromettere il corretto funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria dell'Ente ovvero per ripetute inosservanze degli indirizzi governativi, il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. L'efficienza economico-finanziaria e' comunque da ritenere compromessa quando per due anni consecutivi l'Ente denunci a consuntivo un disavanzo.

3. Con il decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione si provvede alla nomina di un amministratore straordinario, al quale sono attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Entro i tre mesi successivi alla nomina l'amministratore straordinario predispone un piano per il riassorbimento del disavanzo e convoca l'assemblea per gli adempimenti di sua competenza.

Art. 15 Emolumenti per i componenti degli organi collegiali

1. Al presidente e al vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'ENIT spetta una indennita' di carica stabilita con le modalita' previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. I compensi degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonche' i gettoni di presenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 16 Esecutivita' delle deliberazioni

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

Art. 17 Direttore generale

1. Il direttore generale e' scelto dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'ENIT, ed e' assunto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

2. Il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera e' approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo e funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; e' responsabile della struttura organizzativa e amministrativa dell'Ente ed assicura l'unita' degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.

4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli e' riconosciuto il reinserimento, anche in soprannumero, nel ruolo di provenienza, con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della nomina.