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Sez. U - , Sentenza n. 8777 del 30/03/2021 (Rv. 660916 - 02)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Sentenza disciplinare emessa dal Consiglio Nazionale Forense - Successiva decadenza di alcuni dei componenti del collegio per accertamento della loro ineleggibilità - Conseguenze - Nullità della sentenza disciplinare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660916-02

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, attesa la funzione giurisdizionale svolta dal Consiglio Nazionale Forense, il successivo accertamento dell'ineleggibilità di uno o più dei suoi componenti non influisce sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto la decisione, se già pubblicata, resta a regolare la vicenda, mentre, in relazione a decisione adottata e non ancora depositata, il presidente ed il segretario mantengono il potere-dovere di provvedere alle debite sottoscrizioni ai fini della pubblicazione, in forza del principio di conservazione degli atti e, in particolare, dei provvedimenti giurisdizionali.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 51, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61, Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)