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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23264 del 15/11/2016 (Rv. 642674 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ | Fallimento - Dichiarazione a seguito di inammissibilità della domanda di concordato preventivo - Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Limiti - Esame dei fatti sopravvenuti - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642674-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ

Nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adìto ai sensi degli artt. 18 e 162 l.fall., è tenuto a riesaminare tutte le questioni concernenti detta ammissibilità, sempre che non riguardino fatti venuti ad esistenza successivamente alla pronuncia del tribunale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha dichiarato inammissibile una domanda di concordato preventivo fondata sulla proposta irrevocabile d'acquisto da parte di un terzo, per scadenza del relativo termine, e ha respinto il reclamo, rilevando che la proposta di acquisto era stata rinnovata dopo l'udienza nella quale il tribunale era stato chiamato a decidere sulla domanda di fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)