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Sez. L, Sentenza n. 1321 del 09/03/1981 (Rv. 411922 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - CREDITI RELATIVI A RAPPORTI DI LAVORO CESSATI PRIMA DEL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411922-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - CREDITI RELATIVI A RAPPORTI DI LAVORO CESSATI PRIMA DEL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA - INCLUSIONE.*

In tema di trasferimento di azienda, la disposizione dell'art 2112, secondo comma, cod civ - in virtu della quale, nel ricorso delle condizioni da essa previste, l'acquirente e obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che, in dipendenza del lavoro prestato, il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, compresi quelli aventi causa nella disdetta dell'alienante - si riferisce anche ai crediti relativi a rapporti di lavoro cessati anteriormente al trasferimento dell'azienda. (V 543/74, mass n 368311; (V 2410/72, mass n 359846; (V 626/53; (Conf 3820/54; (Conf 831/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)