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Sez. 5, Sentenza n. 22210 del 03/04/2017 Ud. (dep. 08/05/2017) Rv. 270241 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Atti persecutori - Consumazione - Difetto di contestazione di termine finale - Data della sentenza di primo grado - Violazione del "ne bis in idem" in caso di ulteriore condanna per fatti successivi - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270241-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Nel delitto previsto dall'art. 612 bis cod. pen., che è reato abituale e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, cosicchè non si configura violazione del principio del "ne bis in idem" in caso di nuova condanna per fatti successivi alla data della prima pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)