Sez. 2, Sentenza n. 4022 del 01/03/1996 Ud. (dep. 18/04/1996) Rv. 204755 - 01
Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Testimonianza indiretta | Esame delle persone cui il teste si riferisce - Istanza di parte - Momento della presentazione - Indicazione.
Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Testimonianza indiretta
In tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte - presupposto dell'eventuale inutilizzabilità della testimonianza stessa ai sensi dell'art. 195, terzo comma, cod. proc. pen. - finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi, e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa; la disposizione di cui al primo comma del predetto art. 195 cod. proc. pen., infatti, come si deduce dal suo tenore letterale, è all'evidenza ispirata alla "ratio" di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)