Sez. 3, Sentenza n. 1253 del 06/07/1992 Cc. (dep. 01/08/1992) Rv. 191617 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità | Concorso dei due sequestri sulla stessa "res" - Possibilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie: compatibilità affermata in astratto.
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità
Il decreto di sequestro preventivo assolve ad una funzione completamente diversa rispetto a quella del sequestro probatorio: il primo è rivolto ad impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze dannose del reato o ancora la commissione di altri reati; il secondo è diretto ad assicurare le cose necessarie all'accertamento dei fatti. Non è affatto previsto che i due sequestri non possano concorrere sulla stessa "res": il vincolo di indisponibilità derivante dalla adozione di uno dei due provvedimenti non esclude affatto che non possa essere rafforzato con l'emissione dell'altro, poiché in tal modo viene garantito che al venire meno dell'uno rimane intero l'effetto dell'altro; il giudice del merito, però, deve accertare in concreto l'esistenza dei presupposti richiesti. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio poiché il Tribunale si era limitato ad affermare in astratto la compatibilità dei due decreti, senza esaminare la fondatezza delle doglianze prospettate dall'interessato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)