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Sez. U - , Ordinanza n. 5513 del 26/02/2021 (Rv. 660466 - 02)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Occupazione di aree private per la realizzazione di opera pubblica previa delibera di approvazione del progetto esecutivo dell’opera - Domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660466-02

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni di aree private riconducibili - ancorché solo mediatamente - al concreto esercizio di un potere autoritativo, come nel caso di pregressa approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica, quale atto di per sé esprimente la volontà della P.A. di acquisire, disporre e destinare l'area all'uso pubblico, a nulla rilevando l'eventuale intervenuto annullamento o sopravvenuta inefficacia del titolo legittimante l'occupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)