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Sez. T, Sentenza n. 27592 del 16/10/2025 (Rv. 676854-02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Redditi d’impresa - Sopravvenienza attiva - Presupposti - Iscrizione di un debito non assolto negli esercizi successivi - Sussistenza - Esclusione - Iscrizione erronea o fittizia - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676854-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE

In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, necessitando del sopraggiungere, in un esercizio successivo a quello di imputazione, di un evento idoneo ad estinguere con certezza il costo o il debito registrato, non si verifica con la semplice iscrizione, tra le passività, di un debito non ancora assolto negli esercizi successivi, con la conseguenza che l'iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, non comporta quella di una sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui l'errore sia stato corretto o la falsità dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica all'esercizio in cui l'iscrizione della componente negativa sia erroneamente o falsamente avvenuta.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)