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Sez. 1, Sentenza n. 8972 del 11/09/1997 (Rv. 507852 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Omessa menzione nel ricorso dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio ex art. 369 cod. proc. civ. - Inammissibilità o improcedibilità del ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507852-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

La omessa menzione nel ricorso per cassazione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio di cui all'art. 369 cod. proc. civ. non è causa di inammissibilità dell'impugnazione né determina improcedibilità del ricorso stesso, giacché da un lato tale indicazione non rientra tra quelle imposte a pena di inammissibilità dall'art. 366 dello stesso codice e, d'altro lato, l'improcedibilità deriva solo dalla mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)